Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36667 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36667 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUCCHERI SALVATORE N. IL 09/11/1953
avverso la sentenza n. 180/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
e-<2U che ha concluso per _ e\ Ce—cf» ert7Cr0 oND CQ_Yr.).0-13 j Cazitsag— 1*e_ e_

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Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 16 gennaio 2014, la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza del 7 ottobre 2010, con la quale il Tribunale di Siracusa
ha condannato Buccheri Salvatore alla pena di mesi quattro di reclusione, pena
interamente condonata con L. n. 241/2006, in relazione al reato di rifiuto di atti
d’ufficio, perché, quale medico radiologo “di reperibilità” per lo svolgimento di
esami strumentali, pur avendo ricevuto richieste di intervento, si rifiutava di

ecografico addominale ritenuto invece necessario dal medico del Pronto Soccorso
e dallo specialista urologo.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. Attilio Foresta, difensore
di fiducia di Buccheri Salvatore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti
motivi.

2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 328 cod. pen. e 25
d.P.R. n. 348/1983, violazione di legge processuale in riferimento all’art. 192
cod. proc. pen. e vizio di motivazione processuale, per avere la Corte d’appello
errato nel ritenere sussistente il carattere dell’urgenza della ecografia da

compiere da parte dell’assistito, esclusa dai testi Dott.ri Monteleone, Agostini,
Certo e Lentini, e dovendo tale valutazione essere compiuta ex ante, secondo la
situazione e le conoscenze che l’agente aveva al momento della richiesta e della
rappresentazione di fatto del richiedente; la circostanza che Buccheri, per mero
scrupolo e spirito di abnegazione nell’esercizio della professione, si recasse
comunque presso il presidio ospedaliero per verificare le condizioni di salute della
paziente, non può ritenersi dimostrativa di negligenza, in assenza della
indifferibilità ed urgenza dell’atto.

2.2. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 43 e 328 cod. pen. e
vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto provato l’elemento soggettivo
del reato, laddove nel caso in oggetto, contrariamente a quanto argomentato
dalla Corte, non può ritenersi che l’urgenza dell’esame richiesto a fini diagnostici
fosse evidente.

2.3. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 163, 174 e 183 cod.

pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte

rigettato la richiesta

di

applicazione della sospensione condizionale della pena in luogo dell’indulto già
concesso.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i primi due motivi di
ricorso siano dichiarati inammissibili e che il terzo motivo sia accolto con
conseguente concessione della sospensione condizionale della pena in luogo
dell’indulto.

2

recarsi presso il presidio ospedaliero e di sottoporre una paziente ad esame

L’Avv. Sebastiano Scala, per la parte civile Incardona Concetta, ha avanzato
le richieste come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale.
L’Avv. Attilio Foresta per Buccheri Salvatore ha insistito per raccoglimento di
tutti i motivi di ricorso.
4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto
per prescrizione.
5. In via del tutto preliminare, deve essere rilevato come, a giudizio del
Collegio, non ricorrano i presupposti per dichiarare l’inammissibilità del ricorso,

argomentazioni sviluppate dal ricorrente in relazione alla integrazione del delitto
in contestazione, quantomeno sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
6. Tanto premesso in punto di non inammissibilità del ricorso, avuto
riguardo al tempus commissi delicti, il reato risulta prescritto.
D’altra parte, avuto riguardo alle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso
e tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo
grado sulla base delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, non ricorrono
neanche le condizioni per applicare il disposto di cui all’art. 129, comma 2, cod.
proc. pen., atteso che dagli atti non emerge ictu °cui/ l’innocenza dell’imputato.
Difatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare anche a Sezioni
Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod.
proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza
del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza
penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244274; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23680 del 07/05/2013,
Rizzo, Rv. 256202).
Situazione di evidenza dell’innocenza dell’imputato che, avuto riguardo ai
fatti così come ricostruiti nelle sentenze di primo e secondo grado, non può
ritenersi sussistente nella specie.
7. Dalle superiori considerazioni, discende la correttezza delle statuizioni
della sentenza d’appello in punto di responsabilità civile e di condanna alle spese
processuali sostenute dalla parte civile costituita.
Il ricorrente deve pertanto essere condannato al pagamento delle spese
processuali sostenute in questo grado dalla parte civile, spese che il Collegio

3

non potendosi ritenere manifestamente destituite di fondamento le

ritiene di liquidare, avuto riguardo all’impegno defensionale profuso, in
complessivi euro 2.900,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione,. Condanna il ricorrente a
rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile Incardona Concetta,

Così deciso in Roma il 14 luglio 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

che liquida in 2.900 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.

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