Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36666 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36666 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO GIANNI nato a MAZARA DEL VALLO il 23/07/1986

avverso la sentenza del 07/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna
di Lombardo Gianni per il delitto di lesioni volontarie.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella mera
riproposizione delle censure devolute con il gravame di merito confutate dalla Corte territoriale
con motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Ed infatti, in
punto di responsabilità, la sentenza evidenzia come le dichiarazioni della persona offesa
trovino riscontro nella documentazione sanitaria attestante la lesione dalla stessa subita e dalle
dichiarazioni dei testimoni presenti, precisando come questi, pur non avendo assistito alla
specifica azione violenta che ha causato la frattura patita dal Campo, hanno confermato
l’atteggiamento aggressivo dell’imputato. Quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis
c.p. la Corte ha logicamente motivato sulla non tenuità del danno, rimanendo irrilevante che
non ricorra nella specie alcuna delle cause generali ostative all’operatività dell’esimente, che
costituiscono solo le precondizioni per l’applicazione della norma invocata, rimanendo poi
rimessa al giudice la valutazione in concreto sull’entità del fatto.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).

1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità e al denegato
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

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