Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36666 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36666 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giuseppe Capasso, nato a Napoli 1’8.12.1961
avverso la sentenza del 4 ottobre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Gennaro Malinconico, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli,
pronunciandosi sulle impugnazioni di Ornella La Torre, Rosaria Meglio e
Giuseppe Capasso contro la sentenza del 9 ottobre 2008 con cui il Tribunale
aveva dichiarato non doversi procedere per essere il reato contestato agli

Data Udienza: 14/07/2015

imputati estinto per prescrizione, ha assolto ex art. 129 c.p.p. le prime due
per non aver commesso il fatto, mentre ha confermato la pronuncia di primo
grado per quanto riguarda la posizione del Capasso, ritenendo per
quest’ultimo la non evidenza della prova di non colpevolezza.
Il Capasso era stato accusato, in concorso con le due imputate, del reato di
cui agli artt. 56, 316-ter c.p., perché in qualità di Presidente del Consorzio

sistemi qualità sicurezza e ambiente”, indirizzata all’Ente Regionale
sovvenzionatore, avrebbe indicato falsamente la presenza di due tutors per
complessive 800 ore di impiego, corrispondente ad una indennità di lire
30.000.000, a fronte di una fatturazione di sole 600 ore, per complessive lire
22.500.000.

2.

L’avvocato Gennaro Malinconico, nell’interesse del Capasso, ha

proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, in cui censura la
sentenza

per

manifesta

illogicità

della

motivazione,

allegando

documentazione. Secondo il ricorrente la Corte d’appello sarebbe incorsa in un
errore di fatto e di diritto nella valutazione dell’esame dell’imputato in ordine
alle affermazioni circa il numero dei tutors presenti al corso, omettendo di
considerare la documentazione prodotta da cui risulterebbe che le attività di
tutoraggio sarebbero state svolte da referenti della Nadir Consulting, sicché
sarebbe smentito quanto affermato in sentenza sul fatto che l’unica tutors del
corso sarebbe stata la Giulia Gaudiello. Conclude chiedendo l’annullamento
della sentenza impugnata.

3. Il ricorrente ha dedotto, sotto diversi profili, il vizio di motivazione
della sentenza impugnata, peraltro formulando una serie di rilievi attinenti al
merito.
Si osserva, preliminarmente, che nel giudizio di cassazione, relativo a
sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato – come nel caso in esame
– non è rilevabile il vizio di motivazione (e nemmeno le nullità di ordine
generale), in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di
procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n.
35490 del 28/05/2009, Tettamanti)

2

P.S.A.F.E., nella richiesta del saldo finale del “corso di consulente integrato

Peraltro, nella specie il ricorrente non ha dedotto alcun elemento da cui
desumere l’evidenza che il fatto contestato all’imputato non sussista ovvero
che non lo abbia commesso, ma si è limitato, come si è detto, a formulare
una serie di censure riguardanti il vizio di motivazione. In altri termini, non ha
neppure considerato che in presenza della causa di estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, pronunciata dalla Corte d’appello, per ottenere la

della sentenza impugnata per non aver rilevato dagli atti la prova evidente
dell’estraneità del Capasso ai fatti, tale cioè da giustificare la prevalenza
dell’assoluzione “piena” rispetto alla declaratoria di prescrizione, ai sensi
dell’art. 129 comma 2 c.p.p.

4. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una soma
di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo
determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2015

Il Consigrere estensore

Il Presi nte

pronuncia di assoluzione nel merito avrebbe dovuto dimostrare l’erroneità

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