Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36665 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36665 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUOCO GIULIANO nato a COLOSIMI il 04/05/1963

avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, che
aveva condannato Fuoco Giuliano per tentato furto aggravato e continuato ;
– propone ricorso il difensore dell’imputato denunziando la nullità della sentenza per

Ritenuto che:
– il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,
03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596);
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

estnso re

il mancato rilievo di cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 c.p.p.

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