Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36665 del 14/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36665 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONE MAURIZIO N. IL 22/09/1976
avverso l’ordinanza n. 221/2012 TRIBUNALE di LECCE, del
21/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette4serEtite le conclusioni del PG Dott.

rtt

Data Udienza: 14/06/2013

IL

N.51019/12-RUOLO N.10 C.C.N.P.(2254)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 21 giugno 2012 il Tribunale di Lecce, quale giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di LEONE Maurizio, intesa ad ottenere in
fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 cod. proc. pen., l’applicazione della
continuazione fra i fatti giudicati con alcune sentenze, meglio specificate dal

2.11 Tribunale di Lecce ha rilevato la carenza della prova del programma
criminoso unico, non avendo ritenuto la sussistenza di alcun elemento da cui
poter desumere che si trattasse di reati pianificati e preventivamente deliberati,
almeno nelle linee fondamentali, sin dal momento di commissione del primo
reato e che invece si trattasse di reati commessi per contingenti opportunità
delinquenziali, tenuto altresì conto del lasso di tempo intercorso fra i fatti
giudicati e della loro disomogeneità.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Lecce ricorre personalmente in
cassazione LEONE Maurizio, deducendo erronea applicazione della legge penale e
motivazione illogica e contraddittoria, in quanto i fatti giudicati con le cinque
sentenze, da lui specificamente descritte nel ricorso, erano da ritenere avvinti dal
vincolo della continuazione, versando egli in stato di tossicodipendenza; ed i
reati ascrittigli, consistiti in rapine aggravate dall’uso delle armi, furti ed evasioni
da comunità terapeutiche erano stati commessi esclusivamente allo scopo di
procurarsi il danaro necessario per l’acquisto dello stupefacente; trattavasi
inoltre di reati tutti commessi in arco temporale circoscritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da LEONE Maurizio è infondato.

2.Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione, in suo favore, del
beneficio della continuazione fra i reati, giudicati con le cinque sentenze, da lui
specificamente descritte nel suo ricorso, di cui tre aventi ad oggetto rapine e due
aventi ad oggetto il delitto di evasione.

3.11 Tribunale di Lecce non ha ravvisato nella specie l’unicità del disegno
criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per
l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non avendo ritenuto che si
trattasse di violazioni costituenti parte integrante di un unico programma
1

ricorrente nel suo ricorso.

deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima e
realizzato poi con la commissione di tutti i restanti reati, per conseguire un
determinato fine.

4.La motivazione addotta dal Tribunale di Lecce per respingere l’istanza del
ricorrente appare condivisibile.
Il Tribunale ha invero indicato i validi motivi che si frapponevano al
riconoscimento del chiesto vincolo della continuazione, avendo rilevato come si

località diverse e neppure avendo riscontrato l’identità delle norme di legge
violate, ovvero la medesimezza del movente.
Il provvedimento impugnato ha pertanto tenuto presenti i principali indici,
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità come sintomatici per valutare se, nel
caso particolare, le violazioni potessero essere state commesse nell’esecuzione di
un medesimo disegno criminoso, quali la contiguità temporale; la similare
tipologia dei medesimi reati; l’eventuale identica natura dei beni tutelati; le
singole causali dei reati; la contiguità spaziale dei reati commessi (cfr., in
termini, Cass. 1^, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098).

5.Condivisibilmente infine il provvedimento impugnato non ha preso in esame lo
stato di tossicodipendenza, al quale il ricorrente ha fatto riferimento nel suo
ricorso, atteso che, dall’esame dell’istanza da lui rivolta al Tribunale di Lecce, è
unicamente ravvisabile una delega da lui rilasciata al suo difensore per acquisire
la certificazione della sua tossicodipendenza.
6.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 giugno 2013.

trattasse di fatti commessi a notevole distanza temporale l’uno dall’altro, in

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