Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36664 del 30/06/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36664 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIAZZOLLA MICHELE n. 28/6/1963
TERLIZZI GAETANO n. 21/12/1980
avverso la sentenza 1262/2014 del 14/7/2014 della CORTE DI APPELLO DI BARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. MARILIA DI NARDO che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
Udito per Piazzolla l’avv. M. GABRIELLA CETRONI CITAROLO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
letta la sentenza della Corte di Appello di Bari del 14 luglio 2014 che
confermava in punto di responsabilità la condanna, in sede di giudizio abbreviato,
di Piazzolla Michele e Terlizzi Gaetano per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/1990
per aver coltivato una piantagione di canapa indiana, riducendo la pena inflitta in
primo grado in ragione delle modifiche normative conseguenti alla sentenza della
Corte Costituzionale del 12 febbraio 2014.
Letti i ricorsi presentati da Piazzolla Michele, personalmente, e da TerliAl
Gaetano, a mezzo del proprio difensore, che contestano entrambi la motivazione
sotto il profilo della determinazione della pena e della mancata applicazione delle
attenuanti generiche.
Data Udienza: 30/06/2015
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Letta la memoria depositata dalla difesa di Piazzolla il giorno della udienza.
Rilevato che la Corte di Appello ha dato ampia e specifica motivazione sulle
ragioni per le quali, nel caso di specie, non erano applicabili le attenuanti generiche
nonché sulle ragioni di determinazione dalla pena, risultando quindi le deduzioni
dei ricorrenti limitate a profili di valutazione in merito che non rientrano nell’ambito
della cognizione di questa Corte.
Ritenuto che in conseguenza i ricorsi vadano dichiarati inammissibili con
applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Dichiar inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese proce uali e ciascuno della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma losì deciso il 30 giugno 2015
Il Con gliere estensore
il Presidente (
Pierl
GiacomoJ Paoloni
Stefano
P.Q.M.