Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36663 del 14/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36663 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEO BARBARA N. IL 21/07/1982
avverso il decreto n. 69/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
27/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/06/2013

”s

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari ha confermato il decreto emesso in data 9 maggio 2012 con
cui il Tribunale di Bari dispose la misura della sorveglianza speciale di p.s. nei confronti di
Barbara Leo, riducendone però il periodo da anni due ad anni uno.
Ha a tal fine considerato che Barbara Leo aveva precedenti penali soltanto per tentato
furto, e quindi non indicativi di particolare pericolosità; che dal certificato dei carichi pendenti
non emergevano denunce per fatti di particolare pericolosità; che la recente maternità e la
morte della neonata figlia avevano con ogni probabilità favorito una maturazione psicologica,

Avverso il decreto ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Grilli, Barbara
Leo, deducendo:
violazione di legge e motivazione apparente. La Corte di appello ha affermato, nel
ridurre il periodo della misura di prevenzione, che i precedenti penali non sono
indicativi di particolare pericolosità, che tra le denunce non ve ne sono
rappresentative di particolare pericolosità e che la maternità e la perdita traumatica
della figlia neonata costituiscono efficace remora a perseverare in comportamenti
illeciti. Nell’attestare quanto appena riassunto, la Corte di appello ha implicitamente
negato l’esistenza di una pericolosità attuale e avrebbe dovuto pertanto revocare la
misura e non già ridurla. Ha così offerto una motivazione meramente apparente,
trascurando anche che da un più di un anno la ricorrente non è incorsa nella
commissione di alcun reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
La Corte di appello non ha considerato che con l’impugnazione la Leo aveva censurato il
provvedimento del primo giudice in punto di giudizio di attualità della pericolosità sociale. Non
ha conseguentemente motivato sulla sussistenza delle condizioni per l’applicazione della
misura di prevenzione, sia pure in misura ridotta, ed ha anzi argomentato, per giustificare la
parziale riforma del provvedimento del primo giudice, con affermazioni che sembrano orientare
la valutazione nel senso di una sostanziale assenza più che di un’attenuazione di pericolosità.
La motivazione è pertanto carente e con aspetti di rilevante ambiguità, sì che si impone
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice che lo ha emesso, in modo
che possa rinnovare l’esame con puntualità e adeguatezza della motivazione rispetto
all’oggetto della devoluzione ed alla decisione infine assunta.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.
Così deciso, il 14 giugno 2013.

costituendo remora efficace a perseverare in comportamenti illeciti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA