Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36662 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36662 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CREUSO GIANLUCA n. 13/2/1974
DE FELICE FRANCESCO n. 21/5/1972
DE SIMONE MARIA ROSARIA n. 22/8/1964
FERRO ANTONIO n. 9/1/1981
MADDALUNO SALVATORE n. 17/2/1965
NOSTRATO LUIGI n. 22/8/1975
ROCCO GIUSEPPE n. 2/4/1975
RUSSO SALVATORE n. 1/2/1977
avverso la sentenza 11696/2012 del 15/5/2014 della CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. MARILIA DI NARDO che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

(4-uf.
50s7::ne.
Udito il difensore di Russo Salvatore, avv. VINCENZO DI VAIO Ee rgIOVANNI

CANTELLI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
Udito il difensore di Creuso Gianluca, avv. ROBERTO MARTIRE che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 15 maggio 2014 nei confronti,
tra gli altri, di Creuso Gianluca, De Felice Francesco, De Simone Maria Rosaria,

Data Udienza: 30/06/2015

Ferro Antonio, Maddaluno Salvatore, Nostrato Luigi, Rocco Giuseppe e Russo
Salvatore, confermava in larga parte le condanne disposte dal gup di Napoli il 21
giugno 2012 in sede di giudizio abbreviato per numerosi reati connessi alle attività
di bande camorristiche operanti nel territorio di Pozzuoli. Riservando alle posizioni
individuali la indicazione degli specifici reati contestati ai singoli ricorrente, si
osserva che il processo, stralcio di un più ampio procedimento, riguardava le
attività del gruppo criminale facente capo a tali Longobardi e Beneduce, le
connesse attività di traffico di stupefacenti riconducibili a Beneduce Gaetano, la

altro. Gli elementi probatori consistevano fondamentalmente in dichiarazioni di
collaboratori di giustizia già facenti parti delle medesime associazioni criminali
nonchè intercettazioni di conversazioni.
Gli imputati sopra indicati hanno presentato ricorso avverso tale sentenza.
Ferro Antonio. È stato condannato in relazione al capo 17), reato di cui
all’articolo 12 quinquies d.l. 356/921 per essere intestatario fittizio della società
Gross/Pesca Gel srl, in realtà appartenente a Beneduce Gaetano. I suoi difensori
hanno presentato due separati ricorsi:
primo ricorso a firma dell’avvocato Clemente Biondi:
con il primo motivo deduce la violazione di legge ovvero il vizio di motivazione
nella applicazione della norma incriminatrice e dell’aggravante di cui all’ art. 7 L.
203/91 non essendo stata dimostrata la necessaria attività di trasferimento delle
disponibilità finanziarie da Beneduce Gaetano ai coniugi Ferro – Nastro.
Con il secondo motivo rileva la nullità della sentenza per l’errore di
applicazione della aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991.
Con il terzo motivo rileva l’omessa motivazione in tema di diniego delle
attenuanti generiche.
Secondo ricorso a firma dell’avvocato Lucio Mariano Sena:
con unico motivo, rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione
osservando la scarsità delle indagini svolte in ordine alle disponibilità finanziarie
che dovrebbero dimostrare la intestazione fittizia della società Pesca Gel srl e lo
scarso significato degli elementi probatori ritenuti indicativi della riconducibilità
della società stessa al Beneduce. La carenza di motivazione investe anche la
contestazione della aggravante di cui all’articolo 7 legge 203 91
Creuso Gianluca.
È stato condannato per il reato di cui al capo 10 (detenzione di cocaina ceduta
più volte a Russo Nicola)
Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
per non aver la Corte di Appello tenuto conto, ai fini dell’applicazione della
continuazione, della sentenza 20/2/2008 Corte di Appello di Napoli.

commissione sistematica di estorsioni ed altri reati violenti, reati di riciclaggio ed

De Simone Maria Rosaria e Maddaluno Salvatore.

Entrambi sono stati

condannati per concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen. nel reato di associazione
mafiosa di cui al capo a). Propongono un unico ricorso a firma del comune
difensore.
Il primo motivo rileva il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la De
Simone una concorrente esterna della associazione mafiosa, non essendo stato
valutato se il suo contributo causale abbia realmente sortito gli effetti di
riunificazione del gruppo criminale facendovi rientrare le persone che da questo

non vi è stata una risposta sufficiente della Corte rispetto alla prospettazione degli
elementi, emergenti da conversazioni telefoniche, che dimostravano che i
ricorrenti avevano agito nel dato modo perché coartati.
Rocco Giuseppe. E’ stato condannato per il reato di associazione mafiosa.
Propone ricorso con atto a firma del proprio difensore.
Con unico motivo deduce che vi è stata omissione della motivazione in tema
di affermazione di responsabilità.
Nostrato Luigi. E’ stato condannato per il reato di cui al capo 9 (detenzione
di cocaina al fine della cessione a terzi)
Propone ricorso a mezzo del proprio difensore.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 73
comma 5 0 d.p.r. 309/1990. Osserva come, in base a quanto emergente dagli atti,
doveva essere ritenuto che la sua condotta integrasse tale ipotesi attenuata; in
conseguenza, il reato è prescritto.
Russo Salvatore. È stato condannato per le contestazioni di cui a:
capo 7), relativo a più fatti, posti in continuazione, di detenzione di cocaina
per cessione a terzi (in concorso con Russo Nicola e Pietrangeli Diana).
Capo 8), relativo a più fatti, posti in continuazione, di detenzione di cocaina
per cessione a terzi (in concorso con Russo Nicola).
Capo 11), relativo a più fatti, posti in continuazione, di detenzione di cocaina
per cessione a terzi (in concorso con Creuso Gianluca).
Propone ricorso con atto a firma del difensore.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge.
Rileva che la motivazione è inadeguata e non offre criteri di interpretazione
delle conversazioni intercettate nè sono stati individuati elementi di riscontro a
quanto, secondo gli inquirenti, emergeva dalle intercettazioni stesse.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla esclusione
della ipotesi di cui al 5 0 comma dell’articolo 73 d.p.r. 309/1990 ritenendo che gli
elementi utilizzati dalla Corte di Appello per tale diniego non siano significativi.

si erano allontanate. Il ricorso rinvia alla lettura dei motivi di appello e osserva che

De Felice Francesco. E’ stato condannato per i reati di cui ai capii.), 2), 3), e
16) (rispettivamente, mafia, tentato omicidio, armi ed estorsione tentata) con
applicazione della attenuante di cui all’ art. 8 I. 203/1991 per la collaborazione
prestata.
Propone ricorso con atto a firma del proprio difensore
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per
non essere stata applicata nella massima estensione la attenuante speciale di cui
all’art. 8 I. 203/1991, avendo la Corte di Appello tenuto conto dei profili di gravità

concreta utilità ed estensione della attività di collaborazione.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in ordine alla decisione
negativa della Corte di Appello rispetto alla propria richiesta di escludere la misura
di sicurezza della libertà vigilata risultando pacificamente dagli atti che il ricorrente
ha rescisso ogni legame con la criminalità organizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i ricorsi sono inammissibili.
Ferro Antonio
entrambi i ricorsi presentano motivi di contenuto generico e, comunque,
attinenti a valutazioni di merito non proponibili in questa sede.
primo ricorso:
il primo motivo affronta temi di merito laddove ritiene di contestare, peraltro
con argomentazioni generiche, le modalità degli accertamenti della intestazione
fittizia.
Il secondo motivo è generico laddove, con poche parole, contesta una
presunta inadeguatezza della motivazione sulla aggravante di mafia senza tener
conto della specifica motivazione dei giudici di merito.
Il terzo motivo è manifestamente infondato; difatti si afferma la assenza della
motivazione in tema di diniego delle attenuanti generiche laddove risulta il
contrario dalla lettura della sentenza che conferma espressamente la scelta del
primo giudice in ragione della personalità e del comportamento processuale,
indicativi di una propensione al crimine e di un dolo intenso.
Secondo ricorso:
sviluppa uno motivo essenzialmente in merito ed anche in questo caso con
argomenti generici rispetto al contenuto della sentenza impugnata.
Creuso Gianluca
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, limitato essenzialmente alla
doglianza del non essere stato tenuto conto, ai fini della determinazione la pena
per continuazione, della sentenza della corte di appello di Napoli del 20 febbraio
2008, non tiene conto che dal verbale di udienza risulta che il difensore “si riporta

delle condotte per le quali è condanna e non, come avrebbe dovuto, solo della

ai motivi di appello e chiederà continuazione depositando sentenza della corte di
appello prima sezione penale del 9 luglio 2012, irrevocabile, in uno al
provvedimento di cumulo numero 46/13. Non vi era, quindi, stata richiesta di
continuazione rispetto alla sentenza di cui oggi il ricorrente discute.
De Simone Maria Rosaria e Maddaluno Salvatore
Propongono argomenti di manifesta infondatezza laddove si ritiene che la
responsabilità per il concorso esterno nel reato associativo dipenda dall’esser stata
realizzata la utilità qui era finalizzata la attività di sostegno esterno, argomento

condotta concorsuale, nonché argomenti in merito e non proponibili in sede di
legittimità laddove si rinvia alla lettura dei motivi di appello per ritenere che non
vi sia stata una adeguata risposta.
Ricco Giuseppe
Propone un motivo privo di alcuna specificità e, di fatto, tendente a richiedere
valutazione in fatto della responsabilità.
Nostrato Luigi
Propone una questione non deducibile in questa sede e, comunque,
manifestamente infondata laddove, in modo generico, chiede che venga rivalutato
il fatto per ritenere sussistere l’ipotesi di cui al 5° comma dell’art. 73 d.p.r.
309/1990.
Russo Salvatore
Propone dei motivi che affrontano temi in fatto non deducibili in questa sede
e, comunque, di manifesta genericità.
De Felice Francesco
Il ricorso è inammissibile in quanto affronta profili di determinazione della
pena, in particolare quanto alla concreta determinazione della pena nell’ambito
della forbice consentita dalla applicazione della attenuante della collaborazione,
nonché profili di merito in ordine alla valutazione di pericolosità ai fini della
applicazione della misura della libertà vigilata.
Valutate le ragioni della inammissibilità, le sanzioni pecuniarie vanno applicate
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processual e ciascuno della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così dcio il 30 giugno 2015
Il Consiglier
Pierluigi

tensore

il Presidente
Giacom Paoloni

palesemente al di fuori della legittimamente opinabile in tema di modalità della

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