Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36662 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36662 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VASILACHE CATALIN nato a IASI ( ROMANIA) il 21/05/1978

avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di
Torino, che aveva condannato Vasilache Catalin per furto aggravato, riqualificando i
fatti nell’ipotesi tentata e rideterminando la pena; ;

riguardo al trattamento sanzionatorio .
Ritenuto che:

la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni

previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv.
259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e
dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione
alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di
gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere
sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le
espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure
il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del
26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Rv. 245596);
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

tensore

– propone ricorso l’imputato personalmente denunziando vizi motivazionali con

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