Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36661 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36661 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUARDA JENCHI N. IL 05/02/1976
avverso la sentenza n. 91/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
21/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.-1 K
che ha concluso per Qi~031,(91,110

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e„ou 1;ofv,g0 eueu hae,(13Q1

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensoriAvv.

Data Udienza: 30/06/2015

1

Ritenuto in fatto
1.3enchi Guarda impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata
confermata la sentenza di primo grado che, resa all’esito del giudizio abbreviato, lo dichiarò
responsabile del delitto di resistenza per avere usto violenza per opporsi all’ispettore Capo
Erminio Boschetti e all’ispettore Giani Senes, entrambi in servizio presso il Commissariato di
Riva del Garda, mentre cercavano sedare un lite in corso con il cugino Luca Guarda.

marzo 2014 e allegato anche al ricorso — ha ritenuto che l’adesione all’astensione dalle udienza
non realizzasse un legittimo impedimento del difensore e pera ta motivo ha disposto la
prosecuzione del giudizio, anche in assenza del difensore di fiducia.
A fronte dell’ impugnazione volta a censurare l’entità della pena inflitta e la mancata
applicazione delle attenuanti generiche, il Giudice d’appello non ritiene di ridurre la pena inflitta
dal Tribunale pari a sei mesi di reclusione; ai fini della gravità del fatto e della relativa
determinazione della pena non rilevano, ad avviso della Corte di merito, lo stato di ubriachezza
e la circostanza che, unica persona nei cui confronti Guarda aveva risentimento, fosse il
cugino; circostanza, quest’ultima, che conferma l’ingiustificata aggressione contro gli agenti i
quali intervenivano per sedare la lite.
Peraltro, la Corte d’appello rileva che il giudice di primo grado non ha considerato la
recidiva contestata e non ci sono condizioni per la sospensione della pena già più volte
concessa.
2. La difesa del ricorrente, posto in rilievo che la Corte d’appello ha respinto la richiesta
di rinvio presentata dal difensore per l’astensione dalle udienze proclamata dall’OUA, propone
ricorso e deduce: ,
– La nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 178 e 180 c.p.p. dovuta
alla trattazione del processo in assenza del difensore di fiducia.
Il processo è stato celebrato nonostante la difesa avesse tempestivamente comunicato
l’astensione dalle udienze proclamata, in tal modo violando quanto affermato dalle Sezioni
unite, la cui decisione è stata richiamata nella richiesta di rinvio.
Con articolato motivo, il difensore rileva che la Corte d’appello ha respinto il rinvio,
richiamando una decisione delle Sezioni unite risalente all’anno 2006 che riconduceva tale
situazione al legittimo impedimento del difensore. In realtà, le Sezioni unite sono intervenute
nel 2013, affermando che l’astensione di categoria è “un diritto e non un semplice legittimo
impedimento” e altresì che il codice di autoregolamentazione assume valore di normativa
secondaria alla quale occorre conformarsi.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato.
Il tema dell’astensione degli avvocati dalle udienza è stato oggetto di una recente
sentenza delle Sezioni unite secondo cui “il codice di autoregolamentazione delle astensioni

La Corte d’appello – come risulta dall’ordinanza riportata nel verbale di udienza del 21

2
dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre
2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente
Regolamentazione provvisoria dell’ astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria,
adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente
norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti “erga omnes”,

27 marzo 2014, dep. 29 settembre 2014„n. 40187).
In applicazione di tale principio, la Corte d’appello non avrebbe potuto rigettare
l’istanza di rinvio per l’adesione del difensore di fiducia all’astensione dalle udienze e definire il
giudizio in assenza del difensore, che tempestivamente aveva fatto pervenire la comunicazione
di adesione all’astensione.
La sentenza impugnata per la violazione dell’art.178 lett.

c) c.p.p., va annullata a

norma dell’art. 180 c.p.p., con rinvio alla Corte d’appello di Trento, sezione di Bolzano, per
nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento, sezione di Bolzano, per
nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, 30 giugno 2015
Il C sigliere

nsore

Il Presidente

ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell’art. 101, secondo comma, Cost.(Sez. Un

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