Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36661 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36661 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSTAFA ABDELWAHED IBRAHIM ARRAM MOHMOUD nato il 14/06/1994

avverso la sentenza del 18/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che
aveva condannato Mostafa Abdelwahed Arram Mohmoud per due tentativi di furto
aggravato in concorso;

affermazione di responsabilità ;
Ritenuto che:
– il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure
che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame con argomentazioni rispetto alle quali il ricorrente non si
confronta, chiedendo oltretutto una diversa valutazione dei fatti non consentita in
sede di legittimità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1,
30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596);
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

Il Consigli
Frances

stensore
elli

– propone ricorso il difensore dell’imputato deducendo vizi motivazionali quanto alla

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