Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36659 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36659 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fabrizio Maria Anzalone, nato a San Cataldo (CL) il 18.9.1954
avverso la sentenza dell’Il marzo 2014

emessa dalla Corte d’appello di

Caltanissetta;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Caltanissetta
ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 13 giugno
2013, che aveva ritenuto Fabrizio Maria Anzalone responsabile del reato di cui
agli artt. 81 cpv. c.p., 30 e 31 legge n. 646 del 1982, per non avere

Data Udienza: 17/06/2015

comunicato le variazioni patrimoniali a cui era obbligato essendo stato
condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

2. L’avvocato Dino Giovanni Milazzo, nell’interesse dell’imputato, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi.
Innanzitutto deduce l’erronea applicazione delle norme di legge penali, in

hanno offerto alcuna motivazione in ordine al motivo contenuto nell’atto di
appello con cui si chiedeva l’applicazione dell’art. 5 c.p.
Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
proposti.

3.1. Quanto al primo motivo si rileva che l’elemento soggettivo del delitto
di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte del condannato
per reati di criminalità organizzata è integrato dal semplice dolo generico,
sicché non è richiesto che l’autore agisca allo specifico scopo di occultare alla
polizia tributaria le informazioni cui l’obbligo imposto si riferisce. In altri
termini, il dolo nel reato di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 implica
la consapevolezza dell’imputato di essere stato condannato per reati di mafia
e va desunto di volta in volta da indici sintomatici legati alle vicende di
acquisizione dei beni in rapporto anche al valore degli stessi (cfr., Sez. 6, n.
33590 del 15/06/2012, Picone, Rv. 253199; Sez. 2, n. 27196 del 18/05/2010,
Curto, Rv. 247842).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tali
principi e ha desunto la sussistenza del dolo in capo all’imputato dalla piena
conoscenza della condanna riportata per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p.,
dalla notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e
dalla sua partecipazione agli atti di vendita.
Del tutto sfornita di giustificazione appare la pretesa di applicare al caso
in esame l’art. 5 c.p.

2

quanto i giudici di merito non hanno accertato l’esistenza del dolo e non

3.2. Riguardo all’altro motivo, si rileva che la Corte territoriale ha
coerentemente negato le circostanze attenuanti generiche in relazione ai
precedenti penali dell’imputato.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2015

cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

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