Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36659 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36659 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JIMENEZ FLORES JOSHELIN ANTONELLA nato a LIMA( PERU’) il 13/08/1991

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Alessandria, ha rideterminato la pena inflitta a Jimenez Flores Joshelin Antonella in

generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti;
– propone ricorso il difensore dell’imputata, deducendo con unico motivo violazione
di legge per omessa pronuncia su un motivo di appello, nonché inosservanza
dell’art. 132 c.p. e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che:
– l’unico motivo di ricorso concernente, nella sostanza, la determinazione della
pena è manifestamente infondato, in quanto afferente ad un asserito vizio della
motivazione in realtà insussistente, posto che

la Corte di merito ha

complessivamente riesaminato i punti oggetto del gravame, procedendo ad una
riduzione della pena;
– va comunque considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità
di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena
equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596);

alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi
di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso
(Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa

I

ordine al reato di furto aggravato, in concorso con altri, riconosciute le attenuanti

delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro
2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Il Consig
France

1

Così deciso il 16 luglio 2018

stensore

relli

2

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