Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36658 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36658 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Edoardo Aurino, nato a Napoli il 10.1.1959
avverso la sentenza del 31 maggio 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito l’avvocato Claudio Lanzotti, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli, in
riforma della sentenza emessa il 27 ottobre 2009 dal G.u.p. del Tribunale di

Data Udienza: 17/06/2015

Napoli, impugnata dall’imputato Eduardo Aurino, ha qualificato i fatti,
originariamente contestati come concussione, nel reato di induzione indebita
di cui all’art. 319-quater c.p. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi
otto di reclusione, dichiarando l’imputato interdetto dai pubblici uffici per la
stessa durata della pena detentiva.
All’Aurino era stato contestato di avere, in concorso con Roberto

Gennaro Cerullo a consegnare loro indebitamente la somma di euro 450,00
con la minaccia di impedirgli di proseguire i lavori di tinteggiatura presso la
sua abitazione, prospettando il blocco degli stessi.

2. L’avvocato Claudio Lanzotti, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi.
Innanzitutto ha contestato la sentenza per avere operato una erronea
riqualificazione dei fatti, che non consentono la configurazione del reato di
induzione indebita, ma semmai quello di corruzione rispetto al quale l’Aurino
sarebbe rimasto del tutto estraneo.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 606 comma 1 lett.
d) c.p.p., in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,
con la testimonianza di Cangiano che avrebbe potuto riferire circa l’estraneità
dell’imputato alla vicenda in oggetto.
Cdidue successivi motivi il ricorrente lamenta che le attenuanti generiche
e l’attenuante di cui all’art. 114 c.p. sono state negate senza alcuna
motivazione congrua al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
proposti.
3.1. Il primo motivo sostiene la tesi del reato di corruzione senza tenere
in alcuna considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza
impugnata che li ha correttamente qualificati nel delitto di induzione indebita,
ritenendo che i pubblici ufficiali hanno approfittato della situazione di
irregolarità in cui si trovava Cerullo e, sfruttando la loro posizione, lo
avrebbero indotto a versare una somma di denaro per non bloccare i lavori

2

ovin

Tamburelli, entrambi ispettori di polizia giudiziaria dell’ASL di Napoli, indotto

edilizi in corso. La richiesta di qualificazione dei fatti nel diverso reato di
corruzione è stata avanzata in maniera del tutto apodittica, senza indicare
alcun elemento concreto a favore di tale rilettura, ma proponendo, di fatto,
una ricostruzione alternativa inidonea a mettere in crisi la tesi sostenuta Corte
territoriale.
3.2. Per quanto riguarda il secondo motivo la sentenza ha offerto una

dibattimento, precisando che le circostanze di cui si richiedeva l’accertamento
erano del tutto irrilevanti, sicché in sede di legittimità la scelta operata dal
giudice di merito non può essere oggetto di sindacato.
3.3. Riguardo agli ultimi due motivi si rileva che, contrariamente a quanto
sostenuto nel ricorso, la sentenza ha argomentato in maniera coerente sia la
negazione delle circostanze attenuanti generiche sia l’esclusione
dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. (v. pag. 7 e 8).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2015

spiegazione in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione del

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