Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36658 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36658 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEONCAVALLO MARCELLO nato a ROMA il 16/08/1963

avverso la sentenza del 08/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di
Leoncavallo Marcello per il reato di furto aggravato.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Quanto alla
invocata continuazione, la stessa non aveva costituito oggetto di specifica richiesta con il
gravame di merito, ne risulta che il ricorrente abbia documentato nel giudizio d’appello la
sentenza relativa ai reati con i quali ha richiesto in sede di conclusioni l’applicazione del regime
di cui all’art. 81 c.p., talchè l’omessa decisione del giudice dell’appello non inficia la validità
della sentenza, né pregiudica l’imputato che può reiterarla al giudice dell’esecuzione.
Manifestamente infondate sono poi le doglianze relative alle attenuanti generiche, che sono
state riconosciute nel giudizio di merito, seppure con giudizio di equivalenza sulle contestate
aggravanti, valutazione peraltro sorretta da adeguata motivazione con la quale il ricorso non si
è confrontato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
___,•000000r
o
Così deciso
/
in V:

luglio 2018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo difetto di motivazione in merito al
mancato accoglimento della richiesta di applicazione del regime di continuazione con altra
condanna riportata dal Leoncavallo, nonché ulteriori vizi di motivazione in merito al denegato
riconoscimento delle attenuanti generiche.

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