Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36657 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36657 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Luigi Calabrese, nato a Pagani (SA) il 15.7.1959
avverso la sentenza del 5 novembre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Salerno ha
confermato la sentenza del 16 giugno 2011 con cui il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva ritenuto Luigi Calabrese responsabile del reato di cui all’art.

Data Udienza: 17/06/2015

388 comma 4 c.p., condannandolo alla pena di mesi due di reclusione ed euro
100,00 di multa, oltre il risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. L’avvocato Andrea Miranda, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione e ha dedotto, con il primo motivo, l’erronea
applicazione dell’art. 157 c.p. e seguenti, nonché la manifesta illogicità della
motivazione, per avere la sentenza impugnata escluso l’estinzione del reato
per intervenuta prescrizione sulla base di un calcolo sbagliato.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza di dolo nel reato contestato,
non essendo emersa la volontà dell’imputato di sottrarre il bene pignorato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
proposti.

3.1. Riguardo al primo motivo, si osserva che il reato non risultava
prescritto al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado.
Nella specie trova applicazione la nuova disciplina della prescrizione
introdotta con la legge n. 251 del 2005, che per il reato in contestazione,
commesso il 22.9.2003, prevede un termine massimo di sette anni e sei
mesi, termine al quale, nel caso in esame, vanno aggiunti i periodi di
sospensione, pari ad un anno e otto mesi per il primo grado e ad un anno, un
mese e quattordici giorni per il secondo grado, sicché al momento della
sentenza di appello (5.11.2013) il termine di prescrizione non era ancora
maturato.

3.2. Del tutto infondato è il secondo motivo, in quanto la Corte territoriale
ha motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico richiamando la
sentenza di primo grado e in ogni caso rilevando che la richiesta assolutoria
sotto tale motivo è risultata priva di ogni argomentazione, lo stesso vizio che
contraddistingue il motivo dedotto con il presente ricorso.

4. In conclusione, all’inammissibilità dei motivi consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in

r-

favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro
1.000,00.
La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato
per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., Sez.. U, n.
23 del 22 novembre 2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30 giugno 1999,
Piepoli).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2015

P. Q. M.

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