Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36657 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36657 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLASANTI ALESSANDRO nato a ROMA il 07/09/1975

avverso la sentenza del 29/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di
Colasanti Alessandro per il reato di furto pluriaggravato di un furgone.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato. Infatti per il consolidato
insegnamento di questa Corte di cui il giudice del merito ha fatto puntuale applicazione, nel
caso di furto di autoveicoli, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini della attenuante di cui
all’art 62 n 4 c.p., deve essere fatta non in relazione alla cosa danneggiata per commettere il
reato, bensì in relazione all’oggetto stesso del reato, anche se poi il veicolo viene comunque
restituito al derubato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in R

2018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizi della motivazione in merito al
denegato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.

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