Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36656 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36656 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOTO MARIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 03/01/1989
DE SIMONE GAETANO nato a NAPOLI il 27/05/1988

avverso la sentenza del 11/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la
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sentenza del Tribunale di Noia che aveva condannato Noto Mario eSimone Gaetano
per furto pluriaggravato;

l’annullamento della sentenza per manifesta illogicità; De Simone, a mezzo del
difensore, deduce violazione di legge, vizi motivazionali e la mancata assunzione di
una prova decisiva;
– il difensore di De Simone ha presentato una memoria in cui deduce la nullità della
sentenza impugnata per l’omessa notifica al difensore del decreto di citazione nel
giudizio di appello;
ritenuto che:
– De Simone risultava assistito, nel giudizio di appello, da due difensori, l’avv.Abet,
sottoscrittore del ricorso, e l’avvocato Antonio Ruggero, sicché “l’omessa notifica
dell’avviso della data fissata per il giudizio d’appello ad uno dei due difensori di
fiducia dell’imputato comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo
alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in
analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall’art. 180 cod. proc.
pen., prima della deliberazione della sentenza” (Sez. 2, Sentenza n. 44363 del
26/11/2010 Rv. 249184); è quindi inammissibile la cesura introdotta per la prima
volta nella memoria difensiva presentata a questa Corte;
– i rimanenti motivi del ricorso presentato nell’interesse di De Simone, premesso che
esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è in via esclusiva
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle
risultanze processuali (Cass. Sez.V 27.2.15 n°15977), sono inammissibili in quanto
pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarne
conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di
legittimità un giudizio di fatto che non le compete;
– il ricorso presentato da Noto è inammissibile per assenza di specificità, vista la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone,
Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,
03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596)

1

– propongono ricorso entrambi gli imputati; Noto, nel ricorso personale, chiede

- alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2,
n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

Il Consigli

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ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

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