Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36654 del 04/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36654 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giuseppe Umberto TONNARELLI, nato a Camerino il 30.7.1945
avverso la sentenza del 24 ottobre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha
chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza ai sensi dell’art. 376 c.p.;
udito l’avvocato Alberto Pepe, per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito l’avvocato Fabio Pierdominici, per l’imputato, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 04/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Ancona, in
accoglimento dell’impugnazione proposta dalla sola parte civile contro la
sentenza di assoluzione di Giuseppe Umberto Tonnarelli emessa in sede di
giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Camerino, ha condannato

in euro 4.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali dei due gradi del
giudizio.
Nel corso di un accertamento tecnico preventivo promosso dalla Piangerelli
davanti al giudice civile del Tribunale di Camerino e finalizzato ad un giudizio
risarcitorio contro la Honda s.p.a., ritenuta responsabile dell’improvviso
cedimento delle parti meccaniche dell’automobile della stessa casa
costruttrice, condotta dalla Piangerelli, cedimento che aveva causato lo
sbandamento e il ribaltamento della vettura, cui era seguita la morte della
madre di quest’ultima che si trovava a bordo del mezzo, il Tonnarelli,
nominato consulente tecnico d’ufficio, si sarebbe reso responsabile del reato
di cui all’art. 373 c.p.
In primo grado l’imputato è stato assolto per la mancanza dell’elemento
soggettivo del reato; in grado di appello i giudici hanno invece riconosciuto,
limitatamente agli effetti civili, la responsabilità del Tonnarelli per avere
offerto una rappresentazione manipolata della realtà al fine di sostenere la
sua tesi, secondo cui l’incidente non sarebbe avvenuto per un cedimento
meccanico della vettura, ma a seguito dell’impatto con un corpo contundente,
individuato in una pietra arenaria, in realtà mai rinvenuta, tesi che non ha
ricevuto alcun riscontro.

2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato
Fabio Pierdominici, nell’interesse di Tonnarelli, deducendo tre motivi.
Con il primo denuncia la violazione dell’art. 376 c.p., rilevando che i giudici
avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità della ritrattazione, in
quanto il Tonnarelli, chiamato a rendere chiarimenti sulla sua perizia, ammise
che la sua tesi, fondata sull’esistenza di un corpo contundente che avrebbe
colpito il perno della sospensione, non risultava confermata.

l’imputato al risarcimento dei danni in favore di Loredana Piangerelli, liquidati

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.,
sulla correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la Corte d’appello,
dopo aver constatato la ritrattazione a proposito delle circostanze contenute
nella prima elaborazione peritale del 5.8.2008, ha ritenuto la responsabilità
del Tonnarelli per fatti diversi da quelli contestati, riferendosi cioè a fatti
successivi, contenuti nella relazione del 3.3.2009, in cui il riferimento

contemplate nell’imputazione.
Con il terzo motivo fa valere la manifesta illogicità della motivazione della
sentenza, che ritiene sussistente il reato perché l’imputato, seppure convinto
della bontà della propria tesi, avrebbe dovuto riferire di non aver trovato
alcun riscontro, mentre avrebbe fatto intendere il contrario. Si evidenzia che il
Tonnarelli ha formulato la sua tesi sottoforma di ipotesi, riferendosi alla
possibilità che vi sia stato un impatto con un pezzo metallico ovvero con una
pietra, cioè con oggetti che è plausibile che si trovassero lungo la strada.
Quanto al mancato rinvenimento del corpo contundente, si rileva che tale
circostanza non inficia la tesi del consulente, in quanto la sua valutazione circa
la possibilità che vi fosse stato un impatto era il frutto di un calcolo teorico,
indipendente dall’effettivo rinvenimento dell’oggetto. Allo stesso modo si
precisa l’illogicità della motivazione là dove afferma che le interpretazioni del
Tonnarelli circa i segni sull’asfalto sarebbero false, in quanto smentite dai
rilievi effettuati dagli agenti intervenuti. Infine, viene messo in risalto una
ulteriore illogicità della motivazione, che non trae le dovute conseguenze dalla
dichiarazione resa dalla stessa conducente dell’autovettura quando ha riferito
di aver sentito “un sobbalzo (pur non avendo notato nulla sulla corsia) come
per aver preso sotto qualcosa”, frase da cui i giudici anziché considerarla un
supporto alla tesi del consulente, ne desumono che sulla strada non poteva
esserci alcun corpo contundente, aggiungendo, inoltre, in maniera del tutto
illogica che il sobbalzo avrebbe determinato l’abbassamento dell’avantreno a
seguito del cedimento.
Nel ricorso si rappresenta anche che la tesi del Tonnarelli sarebbe stata in
seguito confermata dalla successiva consulenza redatta da Cesarini.

3

riguardava tracce di pietra rinvenute sui pezzi meccanici, circostanze non

3. La parte civile, per mezzo dell’avvocato Alberto Pepe, ha depositato una
memoria difensiva in cui contesta i motivi contenuti nel ricorso dell’imputato,
chiedendone l’inammissibilità ovvero il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

assorbe gli altri.
4.1. Il reato di falsa perizia previsto dall’art. 373 c.p. può consistere nel
dare pareri o interpretazioni mendaci ovvero nell’affermare fatti non conformi
al vero. Quest’ultima ipotesi non dà luogo a particolari problemi, mentre la
prima pone una serie di difficoltà interpretative e di accertamento, in quanto il
perito non si limita a riferire quanto è caduto sotto i suoi sensi, ma formula un
giudizio che può dirsi mendace solo in presenza di una divergenza tra il
convincimento reale e quello manifestato.
4.2. Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente il reato perché
il Tonnarelli non avrebbe riferito l’assenza di riscontri alla sue tesi e anzi,
anche dopo i chiarimenti richiesti, avrebbe insistito facendo riferimento alle
strisce sull’asfalto. Pertanto, nella valutazione dei giudici di secondo grado
sembra rientrare sia l’ipotesi del parere mendace che quella dell’affermazione
non conforme al vero, anzi la falsità della perizia e lo stesso atteggiamento
doloso dell’imputato sembra vengano desunti dal mancato rinvenimento di
elementi che fungano da riscontro alla tesi del consulente, secondo cui
l’incidente sarebbe stato causato dall’impatto con un corpo contundente
presente sulla strada anziché da un cedimento strutturale dell’autovettura. E’
proprio il mancato ritrovamento del corpo contundente (il consulente ha
ipotizzato l’esistenza di una pietra arenaria sull’asfalto) che convince i giudici
della responsabilità dell’imputato.
Invero, non può farsi a meno di rilevare che il parere del Tonnarelli è
comunque frutto di una valutazione tecnica formatasi sulla base della
documentazione fornita al consulente tecnico e nella quale erano comprese
anche alcune riprese fotografiche dei luoghi, in cui erano riportate “macchie o
tracce bianche” sull’asfalto, come confermato dal maresciallo Santecchia
(udienza del 1.3.2010), che però riconduce tali tracce non a pietre ma ad un
oggetto metallico. Già da questo emerge come la tesi del Tonnarelli in ordine

4

4. Il ricorso è fondato con riferimento al terzo motivo il cui accoglimento

alla presenza di un corpo contundente sulla strada non sia del tutto priva di
riscontri, in quanto dalla documentazione acquisita non sembra potersene
escludere la presenza.
4.3. Ma ciò che rende evidente il vizio di motivazione della sentenza
impugnata è il travisamento di un elemento risultante dagli atti, costituito
dalle stesse dichiarazioni rese dalla guidatrice dell’autovettura coinvolta

non avendo notato nulla sulla corsia) come per aver preso sotto qualcosa”: si
tratta di una frase che, oggettivamente, sembrerebbe avvalorare la tesi
sostenuta dal Tonnarelli o quanto meno giustificare la buona fede del
consulente nell’escludere l’ipotesi del cedimento strutturale, ma la Corte
d’appello, con una motivazione in parte travisante del senso della frase, ha
ritenuto trattarsi di una dichiarazione in base alla quale può escludersi che
sull’asfalto vi fossero pietre o oggetti di dimensioni tali da dover essere
sicuramente notati, concludendo a favore dell’ipotesi del cedimento
dell’avantreno dell’auto.
Appare invece evidente che la frase riportata si presta quantomeno ad
una duplice interpretazione, senza considerare che l’avere la Piangerelli
escluso di aver notato qualcosa sulla corsia di marcia – circostanza su cui la
Corte territoriale insiste particolarmente – non può certo provare che sulla
strada non ci fosse davvero nessun ostacolo.
In ogni caso, quel che davvero conta è che la sentenza non abbia
valutato attentamente il contenuto di questa dichiarazione per compiere un
accertamento completo in ordine all’elemento soggettivo del reato, peraltro
già escluso dal primo giudice. Più precisamente, la parziale valutazione di
quanto riferito dalla Piangerelli ha influito negativamente nel giudizio inerente
la responsabilità dell’imputato, in quanto sulla base di tale dichiarazione
l’ipotesi avanzata dal consulente circa l’impatto con un corpo contundente
potrebbe avere una maggiore plausibilità.

5. Il rilevato vizio di motivazione impone l’annullamento della sentenza
che, essendo stata pronunciata ai soli effetti civili, deve essere rinviata ai
sensi dell’art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado di
appello.

5

nell’incidente. La Piangerelli ha dichiarato di aver sentito “un sobbalzo (pur

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile
competente per valore in grado in appello.
Così deciso il 4 giugno 2015
Il Presidente

Il Consigl re estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA