Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36653 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36653 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hazgui Maher, nato a Menzel Bourguiba (Tunisia) il 16.1.1984
avverso la sentenza del 9 giugno 2014 emessa dalla Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Torino ha
confermato la sentenza del 27 maggio 2010 con cui il G.u.p. del Tribunale di
Novara aveva condannato Hazgui Maher alla pena di un anno e sei mesi di
reclusione in ordine al reato di calunnia, per avere accusato falsamente, con
denuncia del 17.2.2009, l’agente della Polstrada Bruno Pane di violenza,
percosse e abuso di ufficio.

211-)

Data Udienza: 07/05/2015

I giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistente il reato, escludendo
che l’ammanettamento dell’imputato, ad opera dell’agente, potesse
considerarsi atto arbitrario, in quanto giustificato dal contesto in cui è
avvenuto e dall’esigenza di bloccare l’Hazgui, che si dimenava vistosamente
all’interno dei locali della sezione della Polstrada.

ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 368 c.p., in
quanto la denuncia presentata dall’imputato non contiene alcun riferimento a
reati addebitati al poliziotto, ma solo una descrizione dei fatti, in cui evidenzia
di essere stato ammanettato dopo essersi recato presso la sezione della
Polstrada per denunciare un’aggressione subita.
Con gli altri due motivi assume la mancanza dell’elemento soggettivo della
calunnia, dal momento che l’imputato, tenuto conto del trattamento subito
presso la sede della Polizia stradale di Romagnano Sesia, dove si era recato
per denunciare un’aggressione subita e dove, invece, era stato ammanettato,
ha presentato la denuncia senza avere la consapevolezza dell’innocenza del
denunciato. Peraltro, il ricorrente lamenta la mancata motivazione in relazione
all’elemento soggettivo del reato contestato.
Con l’ultimo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
3.1. Secondo la pacifica linea interpretativa dettata da questa Corte,
perché si realizzi il dolo di calunnia è necessario che colui che falsamente
accusa un’altra persona di un reato abbia la certezza dell’innocenza
dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della persona
accusata esclude l’elemento soggettivo, che può ritenersi integrato solo nel
caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento
rappresentativo, costituito dalla sicura conoscenza della non colpevolezza
dell’accusato, ed il momento volitivo, ossia la intenzionalità dell’incolpazione
(tra le tante cfr., Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, dep. 10/05/2007, Rv.

2

gip

2. L’avvocato Stefano Bottacchi, nell’interesse dell’imputato, ha proposto

236448). Si è inoltre precisato che la piena consapevolezza, da parte del
denunciante, dell’innocenza della persona accusata è esclusa quando la
supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi
oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare
concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di
normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima

Rv. 253254; Sez. 6, n. 46205, del 06/11/2009, Rv. 245541; Sez. 6, n. 27846
del 10/06/2009, Rv. 244421; Sez. 6, n. 3964 del 06/11/2009, Rv. 245849).
3.2. Nel caso in esame, l’imputato ha presentato una denuncia in cui ha
rappresentato quanto accadutogli presso la Sezione della Polizia Stradale di
Novara, lamentando “un trattamento irriguardoso” per essere stato
ammanettato. La sentenza impugnata ha confermato la sussistenza del reato
di calunnia sottolineando che l’aver posto le manette all’Hagzui non può
considerarsi un atto arbitrario, in quanto tale azione si sarebbe resa
necessaria per “bloccare” l’imputato, dal momento che, oltre ad avere una
“condotta provocatoria finalizzata a cercare uno scontro fisico”, si “dimenava
vistosamente”.
In altri termini, la motivazione dei giudici di merito è orientata ad
escludere l’arbitrarietà e l’illiceità del comportamento tenuto dall’agente Pane,
ma trascura del tutto il profilo soggettivo del reato di calunnia, limitandosi ad
affermare in modo apodittico che l’imputato fosse in malafede, in quanto
consapevole dell’innocenza dell’agente.
Invero, da quanto emerge dallo stesso narrato della decisione impugnata
e dal contenuto della denuncia ritenuta calunniosa risulta evidente che
l’imputato non avesse la piena consapevolezza dell’innocenza del Pane,
avendo considerato eccessivo l’ammanettamento in una situazione in cui egli
non aveva commesso alcun reato e, anzi, si era presentato per denunciarne
uno subito. Più precisamente, la denuncia di Hagzui si è basata su una
supposta illiceità del fatto, fondata su elementi oggettivi (arnmanettarnento),
connotati da un margine di serietà tale da ingenerare concretamente la
presenza di condivisibili dubbi sulla illiceità della condotta subita. Situazione
questa che avrebbe dovuto portare la Corte d’appello ad escludere la
sussistenza del dolo.

3

situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, dep. 18/07/2012,

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce

Così deciso il 7 maggio 2015

Il Consig i re estensore

Il Presidente

reato.

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