Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36651 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36651 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Jorge Luis Redobran Quevedo, nato in Equador il 7.1.1980
avverso la sentenza del 5 dicembre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza emessa il 24 maggio 2010 dal locale Tribunale
e appellata da Jorge Luis Redroban Quevedo, ha dichiarato estinto per
prescrizione il reato contestato al capo C), rideterminando la pena per i
residui reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (capi A e B).

Data Udienza: 07/05/2015

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2. L’avvocato Tommaso Raschella, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione.
Con il primo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non
punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p., denunciando la mancanza di
motivazione sul punto. In particolare, si sostiene l’arbitrarietà dell’intervento

procedura di identificazione in assenza di reati commessi dall’imputato e nella
carenza assoluta dei presupposti previsti dall’art. 349 c.p.p.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla
omessa risposta in ordine alla configurabilità della causa di giustificazione,
anche putativa, di cui all’art. 59 c.p., determinata dalle modalità altamente
aggressive dell’intervento operato dai due agenti, tali da indurre l’imputato a
trovarsi in una situazione di legittima difesa.
Con l’ultimo motivo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 61 n. 2 c.p.,
rilevando che per il reato di lesioni si è proceduto d’ufficio sulla base
dell’aggravante del nesso teleologico, ma senza compiere alcuna valutazione
in ordine al fatto che tale circostanza fosse conosciuta dall’imputato e
rientrasse nella sua rappresentazione dell’evento.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. I motivi ripropongono questioni già dedotte in appello alle quali la
Corte territoriale ha offerto ampie e logiche risposte, non tenute in alcuna
considerazione nel presente ricorso.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno escluso l’arbitrarietà della
condotta degli operanti che, giunti sul posto a seguito della lite in atto tra
l’imputato e la sua compagna, hanno richiesto legittimamente le generalità al
Redobran, che invece ha opposto un ingiustificato rifiuto reagendo in maniera
violenta ad un atto di ufficio dei pubblici ufficiali. Deve, pertanto, ritenersi che
sussistevano i presupposti previsti dal quarto comma dell’art. 349 c.p.p.,
costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare.

3.2. Allo stesso modo deve escludersi la sussistenza della dedotta omessa
motivazione in ordine alla configurabilità della causa di giustificazione di cui

2

dei due agenti, Memoli e Bracone, che avrebbero provveduto a instaurare la

all’art. 59 c.p., in quanto la Corte d’appello ha risposto sul punto escludendo
la “ricorrenza di qualsiasi causa di giustificazione, anche putativa, nell’azione
dell’imputato”.

3.3. Deve, infine, rilevarsi la manifesta infondatezza del terzo motivo, con
cui il ricorrente contesta la sussistenza della contestata aggravante di cui

lesioni sono state inferte “proprio al fine di sottrarsi all’atto di ufficio”. Di
conseguenza, poiché sia il reato di resistenza ex art. 337 c.p., che quello di
lesioni personali, aggravato per il nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p., sono
procedibili d’ufficio, nessun effetto può essere attribuito alla dichiarazione di
remissione della querela prodotta agli atti.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2015

Il Consig re estensore

Il Presidente

all’art. 61 n. 2 c.p., avendo la Corte territoriale, correttamente, ritenuto che le

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