Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36650 del 16/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36650 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GERALDI LEONARDO nato a VENARIA REALE il 20/02/1971
avverso la sentenza del 28/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Data Udienza: 16/07/2018
osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di
Geraldi Leonardo per i reati di minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetto atto ad
offendere.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. La Corte
territoriale, accogliendo sul punto le istanze difensive, ha provveduto ad una corposa riduzione
della pena irrogata in prime cure, fissandola in misura di poco superiore al minimo edittale,
scostamento la cui giustificazione emerge dal complesso della motivazione, tutt’altro che
contraddittoria, come invece sostenuto dal ricorrente, atteso che le valutazioni compiute dai
giudici dell’appello evidenziando il ridimensionamento della gravità del fatto, ma non già un
giudizio di sua così lieve entità tale da imporre l’applicazione dei minimi edittali.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
Così deciso in
l 16 luglio 2018
liere este sore
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3 1 LUG.
Il E.
1
2110
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo errata applicazione della legge penale
e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla commisurazione della
pena.