Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36650 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36650 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1) Sergio Petruzzelli, nato a Bari 1’11.2.1973;
2)

Mauro Lorenzetto, nato a Treviso 1’11.3.1976

avverso la sentenza del 21 novembre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso del Petruzzelli e l’inammissibilità del ricorso di
Lorenzetto;
udito l’avvocato Giorgio Bortolotti; difensore del Petruzzelli, che ha insistito
per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Venezia, in
parziale riforma della sentenza emessa il 3 ottobre 2003 dal G.u.p. del locale

Data Udienza: 07/05/2015

Tribunale, ha ridotto le pene nei confronti di Sergio Petruzzelli e Mauro
Lorenzetto, confermando la loro responsabilità in ordine ad una serie di
episodi di cessione di sostanza stupefacente (cocaina e ecstasy) contestati al
Petruzzelli ai capi A, SeTe al Lorenzetto ai capi P e Q, commessi tra il 1995
e l’inizio del 1999.
Le prove della loro colpevolezza sono costituite in primo luogo dalle

nel medesimo procedimento e ritenuto pienamente attendibile dai giudici di
merito, dichiarazioni ritenute riscontrate dai servizi di controllo di polizia
giudiziaria, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché dalle
perquisizioni, sequestri e dalle stesse dichiarazioni di alcuni indagati.

2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

2.1. Nell’interesse del Petruzzelli l’avvocato Giorgio BortolottO ha riproposto
l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni etero accusatorie di Michele
Cecchin, perché rese nel corso delle indagini preliminari in violazione degli
artt. 26 legge n. 63 del 2001 e 64 comma 3 c.p.p., omettendo il giudice di
procedere alla rinnovazione dell’esame.
Con riferimento al precedente motivo il ricorrente censura la sentenza per
aver rigettato l’eccezione di inutilizzabilità ritenendo che con la richiesta di
giudizio abbreviato l’imputato accetta di essere giudicato allo stato degli atti
rinunciando a far valere le invalidità degli atti, ad eccezione delle nullità
assolute e delle inutilizzabilità patologiche.
Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione e l’erronea applicazione
dell’art. 192 comma 3 c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni di Cecchin che
non risulterebbero riscontrate da elementi oggettivi ed estrinseci.
Con l’ultimo motivo lamenta la mancata applicazione dell’art. 73 comma 5
d.P.R. 309/1990.

2.3. L’avvocato Paolo Mele, difensore del Lorenzetto, deduce un unico
motivo con cui contesta la sentenza impugnata per violazione dell’art. 73
d.P.R. 309/1990, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto provata la
destinazione della droga allo spaccio in base al solo dato indiziario della
quantità della sostanza detenuta.

2

dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da Michele Cecchin, coimputato

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono infondati.

3.1. Riguardo ai primi due motivi dedotti nell’interesse di Petruzzelli, si
condivide quanto sostenuto nella sentenza impugnata che, richiamando un

dichiarazioni rese da Michele Cecchin prima dell’entrata in vigore della legge
n. 63 del 2001, in relazione alla mancanza degli avvisi previsti dall’art. 64
c.p.p., rilevando che nella specie era già stato inviato l’avviso ex art. 415-bis
c.p.p. a chiusura delle indagini preliminari. In altri termini, si è ritenuto che
non fosse necessaria la rinnovazione dell’esame del soggetto autore di
dichiarazioni eteroaccusatorie prevista dalla disciplina transitoria di cui all’art.
26 legge n. 63 del 2001, dopo la chiusura delle indagini preliminari segnata
dall’avviso di conclusione delle stesse ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p., in
quanto la fase successiva è ontologicamente e cronologicamente diversa dalle
indagini preliminari, sicché il tempo intercorrente fino all’udienza preliminare
non è utilizzabile per la rinnovazione dell’esame dei soggetti indicati negli artt.
64 e 197-bis c.p.p., con la conseguenza che i precedenti esami restano
acquisibili legittimamente (Sez. 6, n. 12186 del 3/2/2005, Russo). Inoltre, nel
caso in esame, poiché è stato scelto il giudizio abbreviato, le dichiarazioni su
fatti che concernono la responsabilità di altri rese da un coimputato, prima
dell’entrata in vigore della legge n. 63 del 2001 e non precedute
dall’avvertimento previsto dall’art. 64 nella nuova formulazione, sono
pienamente utilizzabili senza necessità di rinnovazione ex art. 26 legge cit., in
quanto il giudice decide in base agli elementi di prova acquisiti
legittimamente nel fascicolo del pubblico ministero, purché non affetti da
inutilizzabilità patologiche (in questo senso, Sez. 2, n. 10099 del 15/1/2009,
Madio; Sez. 2, n. 21602 del 6/3/2009, Verde).
Infondati sono anche gli altri motivi contenuti nel ricorso di Petruzzelli.
Deve escludersi che le dichiarazioni accusatorie del Cecchin non siano
state riscontrate con altri elementi di prova: la sentenza evidenzia a riscontro
di tali dichiarazioni una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali nonché
altre dichiarazioni rese dagli altri coimputati (pag. 26 e 27).

3

prevalente indirizzo interpretativo, ha escluso l’ipotizzata inutilizzabilità delle

Del tutto infondato è anche l’ultimo motivo, in quanto deve escludersi la
sussistenza dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 in
considerazione del ruolo svolto dall’imputato nel traffico degli stupefacenti e
della vastità del commercio illegale in cui era coinvolto.

3.2. Infondato è anche l’unico motivo dedotto dal Lorenzetto. Questi in

di cui al capo Q, in relazione al quale la Corte di secondo grado ha sottolineato
che vi è stata, da parte dell’imputato, l’ammissione della cessione di otto chili
di marijuana al Cecchin e al Durante in cambio di mille pasticche di ecstasy:
sulla base di tale ammissione i giudici, correttamente, hanno escluso che la
droga in questione fosse destinata ad un uso personale, in considerazione del.
quantitativo e del fatto che si è trattato di un episodio rientrante nell’ambito
del fenomeno di traffico di droga descritto dal Cecchin.

4. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi, con la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 7 maggio 2015

Il Consigl re estensore

Il Presidente

appello ha impugnato unicamente l’affermazione di responsabilità per il reato

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