Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3665 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3665 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
CARATOZZOLO DANIELE N. IL 13/06/1978
CARATOZZOLO ROBERTO N. IL 17/10/1957
avverso l’ordinanza n. 1280/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 17/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lOte/sentite le conclusioni del PG Dott. P.

Uditi difensor Avv.; 7X .

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame avverso il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del
medesimo Tribunale in data 25.3.2013, con ordinanza del 20.4.2013 ha annullato
il provvedimento limitatamente ai beni intestati a

Daniele CARATOZZOLO,

74\2000, avendo omesso la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2009.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, assumendo
che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la possibilità del concorso del
suddetto nel reato omissivo proprio, unitamente al fratello, quali amministratori
di fatto della ditta individuale del padre, allo stato detenuto perché colpito da due
distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere.
Aggiunge che l’ordinanza impugnata risulterebbe giuridicamente errata
anche laddove ha ritenuto possibile il concorso tra il legale rappresentante e
l’amministratore di fatto della società soltanto nelle ipotesi di intestazione fittizia,
non considerando, peraltro, che il padre del ricorrente, in quanto detenuto,
risultava di fatto esautorato dei poteri gestori e di direzione dell’impresa,
assumendo così una posizione del tutto assimilabile a quella di mero
prestanome.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In data 7.1.2014 la difesa del CARATOZZOLO ha presentato memoria
difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque,
rigettarsi il ricorso del Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha escluso che il reato oggetto di provvisoria incolpazione
potesse essere addebitato anche a Daniele CARATOZZOLO, considerando quale
soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi il solo
titolare dell’impresa e, richiamando una pronuncia di questa Corte (Sez. III n.

1

indagato, unitamente al padre ed al fratello, per il reato di cui all’art. 5 d.lgs.

I.

9163, 8 marzo 2010), ha escluso la possibilità del concorso del suddetto nel reato
omissivo proprio attribuibile al padre (Roberto CARATOZZOLO), non essendo egli
formalmente titolare di alcuna posizione di garanzia e non avendo pertanto
l’obbligo di impedire l’evento.
Richiamando poi altra giurisprudenza che ammette il concorso nel reato de

quo dell’amministratore di fatto ed osservando che la maggior parte delle
pronunce in tal senso si riferiscono ad ipotesi di intestazione fittizia dell’impresa
in capo ad un mero prestanome, i giudici del riesame rilevano che Roberto

titolare, neppure durante la detenzione, avendo egli continuato a sottoscrivere
atti ed impartire direttive ai figli che la gestivano di fatto.

4. Date tali premesse, pare opportuno richiamare il contenuto delle decisioni
di questa Corte cui il Tribunale ed il Pubblico Ministero ricorrente hanno più volte
fatto riferimento, in alcuni casi offrendone una lettura parziale o incompleta.
In particolare, la questione concernente l’equiparazione degli amministratori
di fatto a quelli formalmente investiti in relazione al reato di omessa
dichiarazione dei redditi è stata esaminata (Sez. III n. 23425, 10 giugno 2011, cui
si rinvia anche per i richiami ai precedenti) rilevando come non sia condivisibile
la tesi secondo la quale, essendo obbligato alla presentazione della dichiarazione
il solo legale rappresentante della società, l’estraneo non potrebbe concorrere nel
reato omissivo proprio non essendo formalmente titolare di alcuna posizione di
garanzia e non avendo, quindi, l’obbligo di impedire l’evento.
Si osserva, nella richiamata pronuncia, che una siffatta soluzione porterebbe
all’iniquo risultato di attribuire la responsabilità al solo prestanome unicamente
per il fatto che egli ha assunto formalmente la carica di amministratore – senza
peraltro considerare che, frequentemente, questi non dispone neppure nepOre
del potere di compiere l’azione doverosa o di impedire che essa sia omessa
dall’amministratore di fatto – lasciando quest’ultimo immune da responsabilità
nonostante sia proprio lui il soggetto sul quale incombe il dovere di presentare la
dichiarazione dei redditi.
Detta soluzione sarebbe, inoltre, giuridicamente errata, in quanto non
terrebbe presente il consolidato orientamento secondo il quale, in presenza di
prestanome, deve ritenersi irrilevante la qualifica formale per privilegiare il
concreto espletamento della funzione.
Si è ulteriormente precisato, sempre nella stessa decisione, che nei reati
omissivi propri formalmente imputabili al prestanome, questi non è il vero
soggetto qualificato, individuabile, invece, in colui il quale effettivamente
gestisce la società e che è il solo in condizione di compiere l’azione dovuta.

CARATOZZOLO non avrebbe mai cessato la gestione dell’impresa di cui era

L’estraneo è, pertanto, il prestanome, il quale può ritenersi corresponsabile
per la posizione di garanzia assunta in base a quanto disposto dell’art. 2392 cod.
civ., avendo l’amministratore il dovere di conservare il patrimonio sociale ed
impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.
Quanto al profilo soggettivo, si è fatto riferimento al dolo eventuale
ravvisabile nel fatto che l’accettazione della carica comporta anche
l’accettazione dei rischi ad essa connessi

marzo 2010), deve rilevarsi che la stessa riguardava una fattispecie del tutto
diversa, concernente l’affidamento ad un professionista dell’incarico di
predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Tenuto conto della
natura del reato, si è conseguentemente escluso che il contenuto dell’obbligo
della presentazione della dichiarazione possa ritenersi trasferito in capo al
delegato in ragione del rapporto professionale instauratosi.
Le argomentazioni sviluppate nelle pronunce appena richiamate sono
pienamente condivise dal Collegio e di esse deve certamente tenersi conto per la
soluzione della questione in esame.

6. Ciò posto, deve rilevarsi che i rapporti effettivamente intercorrenti, nel
caso in esame, tra il titolare dell’impresa ed i figli e le funzioni effettivamente
rivestite nella gestione dell’attività imprenditoriale presuppongono la verifica di
dati fattuali da parte dei giudici del riesame, verifica che è stata effettuata.
Invero, nel provvedimento impugnato viene dato atto della circostanza che
Roberto CARATOZZOLO, sebbene detenuto, ha intrapreso con l’amministrazione
finanziaria un procedimento amministrativo di adesione ai sensi dell’art. 6 del
d.lgs. 218\97 del quale vengono riportati gli estremi e che viene considerato
calcolando l’ammontare delle rate corrisposte al fine di limitare il sequestro ad un
valore corrispondente al residuo importo da versare.
Inoltre il Tribunale rileva che, nonostante la sua condizione, il predetto ha
continuato ad impartire ai figli le proprie direttive per la concreta gestione
dell’impresa, specificando che tale dato emerge dal contenuto del decreto di
sequestro preventivo.

7. A fronte di tali dati concreti, posti dai giudici a fondamento della ordinanza
impugnata, vengono opposte in ricorso argomentazioni diverse che, sebbene
fondate su premesse giuridicamente corrette, cozzano però con le risultanze
dell’accertamento in fatto di cui si è appena detto, rispetto al quale vengono
opposte considerazioni meramente apodittiche, risolventisi nel sostenere che lo

3

5. Quanto all’altra decisione richiamata dal Tribunale (Sez. III n. 9163, 8

stato di detenzione di Roberto CARATOZZOLO lo avrebbe relegato al rango di
mero prestanome privandolo dei poteri di gestione dell’impresa e della
disponibilità della documentazione necessaria per la presentazione della
dichiarazione, di fatto attribuibili ai figli.
Si tratta, però, di una evenienza che resta non dimostrata ed, anzi, viene
smentita dalle circostanze che il Tribunale ha valorizzato e rispetto alle quali il
ricorrente non ha formulato specifiche osservazioni o evidenziato elementi diversi
che, deponendo in senso contrario, possano consentire in astratto una diversa

Il ricorso del Pubblico Ministero deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in data 8.1.2014

valutazione della condotta attribuita all’indagato Daniele CARATOZZOLO.

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