Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36649 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36649 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRISPINO COLOMBO nato il 05/06/1974

avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di
Crispino Colombo per i reati di furto aggravato tentato e consumato e di possesso ingiustificato
di strumenti da scasso.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione – che ha esaustivamente affrontato il punto
oggetto di censura – il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo errata applicazione della legge penale
e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’appplicazione della
contestata recidiva.

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