Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36648 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36648 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1)

Francesco Foggetti, nato a Bari il 4.5.1955;

2)

Nicola Foggetti, nato a Bari il 1.9.1963

avverso la sentenza del 18 novembre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso
chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l’avvocato Stefano Vittorini, sostituto processuale dell’avvocato
Francesco Paolo Sisto, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Lecce ha
confermato la sentenza del 26 ottobre 2010 con cui il Tribunale della stessa
città aveva condannato Francesco e Nicola Foggetti alla pena di due mesi di

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Data Udienza: 07/05/2015

reclusione ciascuno per oltraggio a magistrato in udienza nonché per i reati di
ingiuria e minaccia in danno di Salvatore Casciaro, all’epoca dei fatti giudice
tutelare presso il Tribunale di Bari.
2. L’avvocato Francesco Paolo Sisto, nell’interesse dei due imputati, ha
proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 343 c.p. e 192

avrebbe preso in considerazione le ragioni addotte dalla difesa dei ricorrenti.
In particolare, sostiene che le espressioni usate da Francesco Foggetti

(“da

quando tempo fa il giudice, si legga gli atti, sta sbagliando”) non erano rivolte
a ledere il prestigio del magistrato, ma erano una chiara espressione di
risentimento rivolto a disapprovarne l’operato; inoltre, la minaccia di rivolgersi
alla procura della Repubblica non palesava alcun intento intimidatorio, in
quanto gli imputati intendevano far presente che si desse contezza a verbale
di alcune loro dichiarazioni rilasciate all’udienza di volontaria giurisdizione,
circostanza quest’ultima confermata dal teste Antuofermo; infine, contesta la
sussistenza del reato di minaccia, dal momento che i due imputati hanno
seguito il Casciaro per pochi metri e solo Francesco Foggetti aveva inveito nei
suoi confronti, condotta dovuta all’evidente stato d’ansia in cui l’imputato si
trovava a causa del provvedimento giudiziale contestato.
Con il secondo motivo censura la sentenza per aver negato il beneficio
della sospensione condizionale della pena a Nicola Foggetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I motivi dedotti con il primo motivo sono manifestamente infondati.
Questa Corte ha sempre ritenuto che ai fini della configurabilità del delitto
di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell’ambito del legittimo
esercizio del diritto di critica solo le espressioni o gli apprezzamenti che
investono la legittimità o l’opportunità del provvedimento in sé considerato,
non invece quelli rivolti alla persona del magistrato (Sez. 6, n. 20085 del
26/4/2011, Prencipe; Sez. 6, n. 21112 del 23/3/2004, Perniciolo).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto una corretta
applicazione della norma incriminatrice, come interpretata dalla
giurisprudenza di legittimità, evidenziando che nel corso dell’udienza gli

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c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non

imputati, in concorso tra loro, hanno avuto di mira la persona del magistrato
nel pieno esercizio delle sue funzioni, dal momento che pronunciando la frase
“da quando tempo fa il giudice, si legga gli atti, sta sbagliando” lo hanno
indicato, in pubblico, come una persona sprovveduta e professionalmente
incompetente, compromettendo la funzione stessa che il magistrato in quel
momento stava svolgendo.

questo caso la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità degli imputati
prendendo in considerazione la condotta posta in essere dagli stessi,
consistita nell’attendere il magistrato fuori dal palazzo di giustizia e nel
seguirlo gridandogli contro frasi dall’univoco significato ingiurioso e minatorio
del tipo “hai sbagliato (…) adesso devi morire tu e tuo padre, sappiamo dove
hai la stanza”.
4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
La Corte territoriale ha motivato in ordine alle ragioni per le quali ha
ritenuto di non concedere la sospensione della pena nei confronti di Nicola
Foggetti, giustificando tale scelta i precedenti penali dell’imputato e la gravità
della condotta oggetto di contestazione. Si tratta di una scelta discrezionale
basata su una motivazione che appare del tutto logica e in quanto tale non
sindacabile in sede di legittimità.
5.

La manifesta infondatezza dei motivi proposti determina

l’inammissibilità dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della cassa delle
ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2015

Il Consigl

Il Presidente

Analogo discorso per quanto riguarda i reati di ingiuria e minaccia: in

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