Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36647 del 22/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36647 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARRISICATO MICHELE N. IL 06/09/1980
avverso la sentenza n. 871/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 22/04/2015

OSSERVA
Arrisicato Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in
ordine all’attenuante di cui all’art. 385 ult. co cp e al trattamento sanzionatorio.
E’ manifestamente infondato l’ asserto formulato dal ricorrente, secondo il quale la
telefonata alla polizia giudiziaria, per avvertire del rientro spontaneo presso la
quest’ultima presuppone la presentazione presso un organo che ufficialmente
constati la cessazione della condizione di evaso ( ex plurimis , Cass. Sez VI, 13-6-2003
n 37386; Cass. Sez VI 18-2-2004 n. 19645, rv n. 228317).
Le doglianze formulate in merito alla pena esulano dal novero delle censure
deducibili in sede di legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni
del giudice di merito in ordine alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici
ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione
del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale
fatto riferimento alla reiterazione della condotta illecita.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 22-4-2015.

propria abitazione, integra gli estremi dell’attenuante ex art 385 ult co cp ,poichè

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA