Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36646 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36646 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEPE DAVIDE nato a BRINDISI il 09/02/1989

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

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osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di
Pepe Davide per il delitto di tentato furto pluriaggravato.

3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze articolate in punto di responsabilità rappresentano la
mera riproposizione di quelle formulate con il gravame di merito che la Corte territoriale ha
ampiamente confutato con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta o alla quale
oppone obiezioni generiche ed assertive, quando non versate in fatto. Manifestamente
infondate sono poi le censure attinenti il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale, posto che il giudice dell’appello ha correttamente rifiutato l’acquisizione della
querela a fini probatori in difetto del necessario consenso tra tutte le parti, nel mentre il
ricorrente si è limitato ancora una volta ad affermare in maniera solo assertiva l’effettività delle
circostanze dedotte a sostegno della sua richiesta.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
2018

Così deciso in
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stensor

1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge vizi della
motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità.

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