Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36645 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36645 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
VADACCA POMPEO nato a LECCE il 18/12/1959
CALOGIURI PAOLO nato a LECCE il 04/01/1972

avverso la sentenza del 14/12/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

I

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di
Vadacca Pompeo e Calogiuri Paolo per il delitto di rissa aggravata.

3. Precisato che secondo l’insegnamento di questa Corte il reato di rissa è integrato quando
alla medesima partecipano almeno tre persone (Sez. 5, n. 12508 del 7 febbraio 2014, P.M. in
proc. Scognamiglio e altri, Rv. 259999), i ricorsi sono inammissibili, ex articoli 581, comma 1,
lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della
specificità, consistendo nella generica riproposizione delle doglianze avanzate con quelli
d’appello senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione
impugnata, con la cui motivazione – che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di
censura – i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati se non che per formulare
valutazioni in fatto improponibili in questa sede. Quanto alla commisurazione della pena, le
doglianze sono manifestamente infondate, atteso che è stato irrogato agli imputati il minimo
edittale, mentre con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche,
nuovamente i ricorsi non si confrontano con la motivazione resa sul punto dai giudici
dell’appello, che legittimamente hanno fondato la propria decisione sulla ritenuta gravità del
fatto – desunta anche dal comportamento tenuto dagli imputati in presenza degli operanti – e
sui precedenti penali da cui gli stessi risultano gravati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Ro
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2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo errata applicazione della legge
penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di
responsabilità, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione
della pena.

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