Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36644 del 22/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36644 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GEREMIA GIOVANNI N. IL 29/07/1962 parte offesa nel
procedimento
c/
LAGO APOLLONIA
avverso l’ordinanza n. 335/2014 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 22/04/2015

OSSERVA
Geremia Giovanni , in qualità di persona offesa , ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza di archiviazione indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione.
Risulta dall’ordinanza impugnata che quest’ultima

venne emessa all’esito

dell’udienza camerale, tenutasi a seguito dell’opposizione alla richiesta di
409 co 6 cpp dispone che l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione
soltanto nei casi di cui all’art. 127 co 5 cpp e cioè per violazione delle norme che
disciplinano l’instaurazione e l’esplicazione del contraddittorio. Nessun altro vizio
del provvedimento è dunque deducibile per cassazione, onde le critiche formulate
dal ricorrente alle determinazioni di merito assunte dal Gip non possono trovare
ingresso in questa sede.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di
inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
cinquecento.
Così deciso in Roma il 22-4-2015.

archiviazione presentata dal p.m.. In relazione a tale sequenza procedimentale , l’art

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