Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36644 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36644 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDRIULO COSIMO nato a BRINDISI il 08/07/1972

avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Lecce ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la
sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva condannato Andriulo Cosimo per furto
in abitazione;

affermazione di responsabilità ;
Ritenuto che:
– il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non vi è una confutazione
specifica degli argomenti che la Corte d’Appello ha svolto in replica alle censure del
gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n.
39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596);
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

– propone ricorso il difensore dell’imputato deducendo vizi motivazionali quanto alla

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