Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36643 del 22/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36643 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ONIDA GIUSEPPE N. IL 05/04/1967
avverso la sentenza n. 82/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 22/04/2015
OSSERVA
Onida Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto di
correlazione fra accusa e sentenza e al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti
non sia riportata la data del 2 novembre, è stato contestato un reato continuato ;
e, in secondo luogo, l’imputato si è difeso anche in relazione all’episodio del 2
novembre, presentando anche, in relazione a tale specifico fatto, una dichiarazione
manoscritta. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi
desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto
inquadramento giuridico degli stessi , avendo i giudici di secondo grado preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto
e in diritto , delle risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze
corrette sul piano giuridico.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze
attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea
a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto
riferimento ai precedenti penali da cui è gravato l’imputato, anche per reati di
rilevante allarme sociale.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 22-4-2015.
evidenziato, in linea di fatto, che in primo luogo, nel capo di imputazione, sebbene