Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36641 del 17/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 36641 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
GARGI VOLO Christian n. Torino il 7 agosto 1987
avverso la sentenza emessa il 9 otobre 2012 dal Tribunale di Torino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Giuseppe Volpe, che ha chiesto la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 17/04/2013

Con ordinanza in data 9 ottobre 2012 il Tribunale di Torino ha accolto parzialmente
l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il 30 luglio 2012 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Torino di rigetto della richiesta della misura cautelare della
custodia in carcere nei confronti di Gargivolo Christian in ordine al delitto di tentata rapina
aggravata commessi in Torino il 4 ottobre 2011 (capo H) e ai delitti di rapina aggravata consumata
commessi in Torino il 27 settembre, il 5 ottobre e il 10 ottobre 2011 (capi I, L, M), reati posti in

misura cautelare personale è stata applicata, avendo confessato di aver commesso da solo le rapine).
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello limitatamente al reato tentato contestato al
capo H e l’ha accolto per i restanti reati consumati, in ordine ai quali ha disposto l’applicazione
della misura cautelare personale della custodia in carcere. Il Tribunale ha in particolare valorizzato,
quanto al capo I, i contatti, risultanti dai tabulati telefonici, tra il Gargivolo e il coindagato Giordana
che avevano preceduto e immediatamente seguito la rapina e la circostanza che il Giordana era
giunto nei pressi dell’istituto bancario a bordo dell’autovettura Fiat Bravo di colore blu targata
BJ703KA guidata dal Gargivolo; quanto al capo L il Tribunale ha tenuto conto delle
videoregistrazioni da cui risultava, subito prima e subito dopo la rapina in banca, il transito dinanzi
all’istituto di credito di un’autovettura Fiat Bravo di colore blu avente come quella del Gargivolo
vistosi cerchioni alle ruote anteriori, autovettura a bordo della quale il Giordana era stato visto
allontanarsi da una teste (il Giordana aveva sostenuto di aver incontrato per caso il Gargivolo
all’uscita dalla banca in cui aveva commesso la rapina e di essere salito a bordo del veicolo guidato
dall’amico); quanto al capo M il Tribunale ha preso in considerazione le immagini riprese dal
siastema di videosorveglianza da cui risultava il passaggio subito prima e subito dopo l’azione
criminosa della medesima autovettura, avente caratterischiche (tipo, colore, cecrchioni delle ruote)
uguali a quella nella disponibilità del Gargivolo.
Avverso la predetta ordinanza il Gargivolo ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione. Con il ricorso si deduce la violazione dell’art.273 co.1 e 1 bis c.p.p. e la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto non sussisterebbe la gravità
indiziaria in ordine ai tre reati di rapina contestati ai capi I, L ed M. Infatti i contatti telefonici con il
coindagato sarebbero irrilevanti, non essendo noto il contenuto delle conversazioni, e non essendo
logico collegare detti contatti alla commissione delle rapine posto che il Gargivolo e il Durante
secondo la tesi accusatoria erano giunti insieme nei pressi degli istituti di credito e avevano avuto
modio di accordarsi direttamente anche per la fuga, senza perdere tempo a scambiarsi b) peraltro
sarebbe incerta la presenza della stessa autovettura in occasione delle tre rapine, essendo stato

essere tutti ai danni di istituti di credito e in concorso con Giordana Diego (nei cui confronti la

rilevato il numero di targa del mezzo solo in occasione della rapina commessa il 10 ottobre 2011
(capo I); c) mancherebbe la gravità indiziaria sull’elemento psicologico.

Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico in quanto le doglianze riproducono
argomenti ai quali il Tribunale nell’ordinanza impugnata ha dato adeguate e argomentate risposte,

giudice di appello per affermare l’infondatezza della tesi difensiva dell’insussistenza della gravità
indiziaria ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente,
evidenziato che non potevano essere casuali i contatti telefonici brevissimi del Gargivolo con il
coindagato che avevano preceduto e seguito le tre rapine e la sua presenza nei pressi degli istituti di
credito in cui erano state commesse le azioni criminose dal Giordana; che, in particolare, in
occasione della rapina del 10 ottobre 2011 (capo I) il ricorrente era stato visto dagli operanti alla
guida della sua autovettura, identificata anche attraverso il numnero di targa, che quanto alla rapina
del 27 settembre 2011 (capo L) era stato lo stesso Giordana ad ammettere di essere salito a bordo
dell’autovettura guidata dal gargivolo a suo dire incontrato per caso, che relativamente alla rapina
del 5 ottobre 2011 (capo M), l’autovettura del Gargivolo era stata riconosciuta sulla base del
modello (piuttosto risalente ed attualmente di scarsa diffusione), del colore e e della peculiare
caratteristica delle ruote anteriori. Il giudice di merito ha aggiunto che gli indizi di colpevolezza, in
una visione globale degli episodi delittuosi messi in atto nel giro di pochi giorni secondo un modus
operandi ripetitivo, potevano considerarsi gravi, considerato anche che non poteva seriamente
dubitarsi della consapevolezza e della condivisione da parte del Gargivolo del programma
criminoso del Giordana, da lui accompagnato a bordo della sua autovettura nei pressi degli istituti di
credito presi di mira e atteso fino al suo ritorno senza alcun altro apparente motivo che agevolarlo
nella fuga.
Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in
considerazione, limitandosi a ribadire la tesi difensiva confutata, con diffuse e ragionevoli
argomentazioni, nell’ordinanza impugnata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
La cancelleria dovrà provvedere a norma dell’art. 28 Reg esec. c.p.p..

esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non prende nemmeno in considerazione. Il

4
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art.28 Reg. esec. c.p.p..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA