Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3664 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3664 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNETTI SUSY N. IL 03/02/1968
avverso l’ordinanza n. 18/2013 TRIB. LIBERTA’ di FERRARA, del
19/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lekre/sentite le onclusioni del PG Dott. h.
N.A.;-.)•-%->,-

Uditi difensor Avv.;

g. e

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 19.6.2013 ha respinto la richiesta
di riesame, presentata nell’interesse di Susy BRUNETTI avverso il decreto di
convalida di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico Ministero il 17.5.2013, di
3 monete d’oro austriache datate 1915 e 1 moneta d’oro italiana datata 1943,

per avere svolto, quale legale rappresentante della «AESSE GOLD s.a.s. di
BRUNETTI SUSY», l’attività professionale di commercio dell’oro di cui all’art. 1,
comma 3 della legge medesima senza averne dato comunicazione alla Banca
d’Italia e, comunque, in assenza dei necessari requisiti previsti dalla normativa, in
particolare, in assenza della forma giuridica di cui all’art. 1, comma 3, lett. a)
(fatti accertati in Cento in epoca prossima e sino al 15.5.2013).
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge,
lamentando che i giudici del riesame avrebbero disatteso quanto emergente
dalle produzioni documentali della difesa, la quale ha posto in evidenza come la
moneta d’oro del 1943 non sarebbe una vera e propria moneta ma una sorta di
medaglia commemorativa, mentre le monete austriache non avrebbero il grado
di purezza in oro richiesto dall’art. 1 della legge 7\2000.
Riportando testualmente il contenuto delle linee guida interpretative della
legge 7\2000 contenute nel sito internet della Banca d’Italia, la ricorrente ricorda
di aver offerto in produzione al Tribunale un catalogo relativo a tutte le monete
che hanno avuto corso legale in Italia dal 1700 e, per ciò che riguarda le monete
austriache, la documentazione reperita in internet o proveniente da operatori
professionali nel commercio dell’oro, dalla quale emergerebbe che dette monete
non raggiungerebbero la soglia di purezza dei 900 millesimi in oro.
A fronte di ciò, i giudici del riesame avrebbero rigettato il ricorso pur
ritenendo le argomentazioni difensive meritevoli di ulteriore approfondimento.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

1

ipotizzandosi, nei confronti della suddetta, il reato di cui all’art. 4 legge 7\2000,

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente, pur dichiarando di incentrare le proprie deduzioni sulla
violazione di legge, svolge in realtà le sue censure con riferimento esclusivo alla
motivazione del provvedimento impugnato, ritenendo insufficiente la
considerazione prestata dai giudici del riesame alle produzioni difensive ed

cose in sequestro, che non possono avere ingresso in questa sede di legittimità.
La costante giurisprudenza di questa Corte si è infatti ripetutamente
espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in
sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può
essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con
riferimento ai motivi di cui all’articolo 606, lettera e) cod. proc. pen., pur
rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la
presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate
all’inosservanza di precise norme processuali (SS.UU. n. 5876, 13 febbraio 2004.
Conf. Sez. V n. 35532, 1 ottobre 2010; Sez. VI n. 7472, 20 febbraio 2009; Sez. V
n. 8434, 28 febbraio 2007).

4. Nella fattispecie non si versa affatto in una situazione di motivazione
inesistente o meramente apparente, avendo il Tribunale, come si dirà in seguito,
fornito adeguata indicazione delle ragioni che giustificano la reiezione della
richiesta di riesame.
Quanto rilevato è già sufficiente per ritenere insussistenti i requisiti di
ammissibilità del ricorso.

5. In ogni caso, il provvedimento risponde comunque a quanto richiesto al
Tribunale del riesame nell’espletamento del suo ruolo di garanzia con riferimento
al sequestro probatorio,
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di
riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta
sussistenza del reato ipotizzato, considerando il «fumus commissi delicti» in
relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza
dei presupposti che giustificano il sequestro (v., ad es., Sez. V n.24589, 20 giugno
2011; Sez. III n. 33873, 9 ottobre 2006; Sez. Il n. 44399, 12 novembre 2004; Sez.
VI n.12118, 12 maggio 2004; Sez. III n. 19766, 29 aprile 2003; Sez. I n. 4496, 27
luglio 1999; Sez. VI n.731, 9 aprile 1998) e la valutazione della legittimità del

2

articola il ricorso con argomentazioni in fatto, concernenti le caratteristiche delle

sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito
sulla fondatezza dell’accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all’idoneità degli
elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di
ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non
esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della

res

o

l’acquisizione della stessa nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (così Sez. III
n.15177, 14 aprile 2011).

ipotizzato sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. a) legge
7\2000, laddove è specificato che per «oro», ai fini della legge medesima si
intendono anche «le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi,
coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine,
normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore
sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto
dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco».
Tale caratteristica, la cui sussistenza è negata dalla ricorrente con
riferimento alle cose sequestratele, implica l’obbligo di dichiarazione ed il
possesso di determinati requisiti per l’esercizio in via professionale del
commercio di oro.
A fonte delle risultanze investigative emergenti dagli atti depositati dalla
pubblica accusa, il Tribunale ha ritenuto significativa e prevalente, rispetto alla
produzione difensiva del catalogo numismatico, con riferimento alla moneta
italiana, la impressione sulla stessa, rilevabile dalle fotografie in atti, della
dicitura «L.100» e, per ciò che concerne le monete austriache, non determinanti
le notizie ricavabili dalla documentazione reperita in internet, pur riconoscendo la
esigenza di successivi accertamenti.

7. Prescindendo dunque dalla questione concernente le caratteristiche delle
cose in sequestro, che, come si è già detto, non possono essere oggetto di nuovo
esame in questa sede, deve rilevarsi come il Tribunale abbia adeguatamente
verificato, nei termini delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, in
precedenza richiamata, la legittimità del provvedimento di convalida del
sequestro, tenendo conto della compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie
legale ipotizzata senza tralasciare le allegazioni difensive, compiutamente
analizzate e confutate considerando, altresì, le evidenti finalità istruttorie
perseguite con il sequestro probatorio, il cui scopo è, appunto, quello di

3

6. Nella fattispecie, il reato per cui si procede è stato evidentemente

assicurare l’acquisizione delle fonti di prova.

8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in data 8.1.2014

Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA