Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36636 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36636 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero
avverso l’ordinanza emessa il 30 luglio 2012 dal Tribunale di Napoli nei confronti di
UCCIERO Vincenzo n. S. Maria Capua Vetere il 26 gennaio 1969

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Giuseppe Volpe, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 17/04/2013

2
Con ordinanza emessa il 29 maggio 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Napoli rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti di Ucciero Vincenzo in ordine al reato di tentata estorsione aggravata ex art.7 D.L.152/91
ai danni del titolare della fabbrica di fuochi di artificio “Perfetto”, reato accertato il 19 novembre
2007.
Con ordinanza in data 30 luglio 2012 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello del

Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del
Tribunale di Napoli deducendo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto il
Tribunale si sarebbe limitato a valutare il contenuto delle intercettazioni riguardanti la persona
offesa Perfetto, ma non anche le dichiarazioni da quest’ultimo rese il 10 dicembre 2011 allorché,
dopo aver riconosciuto in fotografia uno degli esecutori dell’estorsione, lo aveva indicato come
colui che gli aveva chiesto di seguirlo “a Villa Literno da tale Enzo o Enzino”, individuato secondo
la ricostruzione accusatoria nell’Ucciero. Tale elemento costituiva, secondo il pubblico ministero
ricorrente, una “prova determinante”, che aveva consentito allo stesso pubblico ministero di
superare il giudicato cautelare precedentemente formato.

Il ricorso è inammissibile perché le censure sono del tutto generiche e, comunque,
manifestamente infondate.
Va premesso che, secondo la prospettazione accusatoria, l’Ucciero sarebbe gravemente
indiziato circa il concorso, come mandante, nel tentativo di estorsione ai danni del titolare della
fabbrica di fuochi di artificio “Perfetto” di Villa Literno, reato materialmente commesso in data
antecedente e prossima al 19 novembre 2007 da Mione Giuseppe e Schiavone Antonio avvalendosi
delle condizioni di cui all’art.416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato
“clan dei casalesi” e, segnatamente, la fazione Tavoletta-Ucciero.
La precedente ordinanza del giudice per le indagini preliminari in data 3 ottobre 2011 di
applicazione della misura custodiale nei confronti di Ucciero Vincenzo in ordine al medesimo fatto
era stata annullata dal Tribunale del riesame con provvedimento del 4 novembre 2011 per carenza
di gravità indiziaria.
Il tentativo di estorsione ai danni del Perfetto era connesso al tentato omicidio in data 19
novembre 2007 ai danni di Mione Giuseppe e Schiavone Antonio. I collaboratori di giustizia De

pubblico ministero avverso detta ordinanza.

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Caterino Emilio, Tartarone Luigi e Grassia Luigi, nel riferire la dinamica del tentato omicidio da
loro commesso, avevano chiarito che l’azione costituiva la reazione della fazione del “clan dei
casalesi”, legata a Bardellino e Iovine Antonio detto ‘o Ninno, alla condotta di un’altra fazione
dello stesso clan, operante in Villa Literno e capeggiata all’epoca dai Tavoletta e poi dagli Ucciero,
i cui esponenti Mione e Schiavone si erano permessi di realizzare un tentativo di estorsione ai danni
di una persona già “protetta” dal gruppo di Bardellino e Iovine. Il Tribunale del riesame

che il collaboratore di giustizia De Caterino si era limitato ad affermare che il Mione e lo Schiavone
erano “persone di Ucciero Vincenzo” e che per conto di costui erano andati a fare l’estorsione,
aggiungendo che dopo il loro ferimento in clinica si era presentato il legale dell’Ucciero e che
successivamente vi era stato un chiarimento tra l’Ucciero e l’altro gruppo; che il collaboratore di
giustizia Tartarone Luigi aveva parlato della vicenda riferendo di aver incaricato Molitierno
Antonio di comunicare all’Ucciero che il titolare della fabbrica di fuochi di artificio doveva essere
“lasciato stare”, ma non era stato accertato se il messaggio fosse giunto a destinazione; che il
collaboratore di giustizia Grassia non aveva nemmeno fatto il nome di Ucciero.
Nell’ordinanza impugnata si sostiene che nella seconda richiesta di applicazione della
misura cautelare nei confronti dell’Ucciero e nel successivo appello avverso il provvedimento di
rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari l’unico elemento integrativo
rispetto alla prima richiesta già rigettata era costituito dal contenuto delle intercettazioni nei
confronti della persona offesa del tentativo di estorsione, Perfetto Raffaele, eseguite dopo
l’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della custoduia cautelare in carcere nei confronti di sette
persone affiliate al clan dei casalesi tra cui il Mione e lo Schiavone. Il Tribunale rileva che dalle
intercettazioni emergeva solo che il Mione e lo Schiavone avevano convocato il Perfetto dinanzi a
tale “Enzo” di Villa Literno e il conseguente timore ingenerato nell’imprenditore. In mancanza
tuttavia di elementi circa un incontro effettivo tra la persona offesa e “Enzo” (nel quale, secondo la
prospettazione accusatoria, sarebbe individuabile Ucciero Vincenzo) e non essendovi altre fonti
che riferissero per conoscenza diretta di un mandato estorsivo da parte di costui, il Tribunale
conclude ritenendo di non poter escludersi che gli autori del tentativo di estorsione avessero solo
voluto incutere nel Perfetto il timore connesso all’evocazione del contesto camorristico in cui
operava l’Ucciero. A tale conclusione nell’ordinanza impugnata si perviene sulla base di una
valutazione, non manifestamente illogica e comunque non contestata specificamente dal pubblico
ministero ricorrente, relativa all’elemento integrativo risultante dalla seconda richiesta cautelare del
pubblico ministero, costituito dall’invito rivolto al Perfetto dagli autori dell’estorsione a seguirlo
presso tale “Enzo” a Villa Literno. Tale invito secondo il Tribunale risulta dalle intercettazioni,

nell’ordinanza del 4 novembre 2011 aveva osservato, con riferimento alla posizione dell’Ucciero,

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mentre secondo il pubblico ministero ricorrente emerge dalle dichiarazioni rese il 10 dicembre 2011
dal Perfetto “il quale, dopo aver riconosciuto uno degli estorsori, indicava come lo stesso lo avesse
richiesto di seguirlo presso tale Enzo o Enzino” a Villa Literno. Pur potendo il Tribunale essere
stato impreciso nell’indicazione delle circostanze in cui il Perfetto aveva parlato dell’invito a recarsi
presso “Enzo o Enzino”, appare evidente che tale ulteriore fatto (ritenuto nel ricorso “prova
determinante nel risolvere il procedimento valutativo del g.i.p.” e “principale elemento che aveva

stato adeguatamente valutato e argomentatamente ritenuto non sufficiente a superare il giudizio di
mancanza di gravità del quadro indiziario a carico dell’Ucciero, in ordine al tentativo di estorsione
messo in atto dal Mione e dallo Schiavone, già espresso dal tribunale del riesame che aveva
annullato nei confronti del predetto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le censure del
pubblico ministero ricorrente, del resto, non sono focalizzate sulla coerenza logica della valutazione
del Tribunale, ma solo sul dato formale della mancata considerazione delle dichiarazioni rese il 10
dicembre 2011 dalla persona offesa il cui contenuto sostanzialmente risulta tuttavia essere stato
esaminato e valutato nell’ordinanza impugnata.
P.Q.M./
dichiara inammissibile il ricorso.

consentito al pubblico ministero di superare il giudicato cautelare precedentemente ,formato”) è

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