Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36632 del 22/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36632 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAURO ALFONSO N. IL 01/10/1952
avverso la sentenza n. 2325/2013 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 19/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 22/04/2015

OSSERVA
Mauro Alfonso ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
L’ad 581 lett c) cpp richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.

base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo i motivi ostativi alla
condanna, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida
motivazione.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Per quanto attiene alla doglianza concernente la mancata concessione delle
attenuanti generiche, occorre osservare come il giudice abbia statuito
conformemente all’accordo delle parti , essendogli preclusa la concessione di
circostanze attenuanti non contemplate dal predetto accordo, onde la censura è
manifestamente infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-4-2015.

Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a

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