Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36632 del 15/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36632 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia,

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Grumello
del Monte, in data 20 aprile 2011, che ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Nouassi Youssef,

nato a Casablanca (Marocco) il

15.4.1977, in relazione al reato ascrittogli di cui
all’art. 635 c.p. per intervenuta tacita remissione
della querela, in quanto la persona offesa non si
era presentata al processo nonostante
l’avvertimento esplicito contenuto nell’atto di
citazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso

Data Udienza: 15/05/2013

con il quale il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
denuncia violazione dell’art. 152, comma 2, c.p..
in quanto la mancata comparizione all’udienza della
persona offesa non può interpretarsi come tacita

assenza è condotta priva in sé di significato, sia
perché la sanzione dell’improcedibilità per mancata
comparizione nel processo è positivamente
disciplinata nel solo caso previsto dagli artt. 21
e 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 (ricorso immediato al
giudice), che riveste carattere eccezionale e
quindi non suscettibile di applicazione analogica;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta
dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta del Procuratore Generale presso
la Suprema Corte di annullamento della sentenza
impugnata;
Considerato che le Sezioni Unite di questa Suprema
Corte hanno formulato il seguente principio di
diritto: «nel procedimento davanti al giudice di
pace instaurato a seguito di citazione disposta dal
PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata
comparizione del querelante – pur previamente
avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta

2

remissione della querela sia perché la detta

concludente nel senso della remissione tacita della
querela – non costituisce fatto incompatibile con
la volontà di persistere nella stessa, sì da
integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art.
152, comma secondo, cod. pen.» (Sez. U, n. 46088

Ritenuto, pertanto, fondato il ricorso, con la
conseguenza dell’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al giudice di pace di Grumello
del Monte, in diversa persona, perché faccia
applicazione del principio di diritto sopra
formulato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio a1 giudice
di pace di Grumello del Monte per il giudizio.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2013.

del 30/10/2008, Viele, Rv. 241357);

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