Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36630 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36630 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAPPELLI FERMO OSVALDO nato a PREMOLO il 10/12/1948

avverso la sentenza del 14/09/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

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Data Udienza: 16/07/2018

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale
di Chieti che aveva condannato Mappelli Fermo Osvaldo per bancarotta fraudolenta
patrimoniale e bancarotta semplice, dichiarando la prescrizione di quest’ultimo

– propone ricorso il difensore dell’imputato deducendo, con il primo motivo, vizi
motivazionali quanto al giudizio di responsabilità e, con il secondo motivo, la
mancata concessione dell’indulto.
Ritenuto che:
– il primo motivo di ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto
fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse
e ritenute infondate dal giudice del gravame con argomenti rispetto ai quali il
ricorso non si confronta (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1,
30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596)

nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello in ordine

all’applicabilità o meno dell’indulto, l’imputato non ha interesse a ricorrere per
cassazione, potendo ottenere l’applicazione del beneficio in sede esecutiva ed
essendo tale possibilità preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della
cognizione (Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017 Rv. 269800)
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

Il Consigli
Fra nces

nsore

reato e rideterminando la pena;

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