Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36629 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36629 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SOUZA AUGUSTO ELIATAN nato il 29/04/1990

avverso la sentenza del 07/10/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la condanna
di De Souza Augusto Eliatan per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie
aggravate, false generalità e furto aggravato.

3. Il ricorso é inammissibile. I motivi di gravame sono manifestamente infondati a causa
dell’oggettiva e incontrovertibile pretestuosítà e inconsistenza della base giuridica delle
censure. Peraltro l’aggravante contestata in relazione al reato di furto è quella di cui al n. 7
dell’art. 625 c.p., rimanendo dunque irrilevante che la vettura sottratta fosse stata lasciata con
la chiave di accensione inserita nel quadro, circostanza che, per quanto rileva ai presenti fini,
non integra alcuna negligenza da parte del proprietario, bensì l’esercizio di un suo preciso
diritto.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in
Il Consi

luglio 2 18
nsore

1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo errata applicazione della legge penale
in relazione alla qualificazione del fatto di cui al capo D) come furto aggravato anziché
semplice ed al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 5 c.p.

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