Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36627 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36627 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANATA MAURIZIO nato a PESCARA il 16/07/1961

avverso la sentenza del 12/10/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la condanna
di Panata Maurizio per il reato di furto aggravato.

3. Il ricorso é inammissibile. Quanto alle attenuanti di cui all’art. 62-bis c.p. il ricorso non
indica quali sarebbero gli elementi eventualmente trascurati dalla Corte territoriale che
avrebbero imposto il loro riconoscimento a fronte dell’irrogazione di una pena già contenuta nel
minimo edittale. Con riguardo all’attenuante della tenuità del danno le doglianze del ricorrente
si riducono a generiche valutazioni di merito sull’attendibilità della persona offesa che non
possono trovare considerazione in questa sede.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
Così deciso in R

a il 16 luglio 2018

Il

DE. PC
IN n’,

31 LUG.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizi di motivazione in merito al
denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4 c.p.

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