Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36626 del 22/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36626 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHESE CARMELO N. IL 10/03/1959 parte offesa nel
procedimento
c/
GIUFFRIDA ROBERTO N. IL 08/12/1967
avverso il decreto n. 6837/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
14/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 22/04/2015

OSSERVA
Marchese Carmelo, in qualità di persona offesa , ricorre per cassazione avverso il
decreto di archiviazione indicato in epigrafe, deducendo violazione degli artt. 409 e
410 cpp , non essendo stata fissata l’udienza camera le, nonostante nell’opposizione
alla richiesta di archiviazione fossero state puntualmente indicate le attività
d’indagine da compiere.

sede di delibazione della sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell’art
410 cpp , il potere di sindacare i contenuti dell’opposizione anche in punto di
pertinenza e di rilevanza delle indagini ( Cass. Sez un. 14-2-1996, Testa). Laddove
per pertinenza si intende , come è noto, l’inerenza rispetto alla notizia di reato
mentre per rilevanza si intende l’idoneità ad incidere concretamente sulle risultanze
delle indagini ( Cass ,Sez II, 30-9-2003 n 43058, rv n.227202 ; Cass. , Sez. VI, 26-3-04
n.25048, rv 229603). Ne deriva che l’opposizione della persona offesa , quantunque
formalmente proposta per sollecitare ulteriori investigazioni ,può essere dichiarata
inammissibile con provvedimento de plano purchè il Gip motivi adeguatamente in
ordine alla completezza delle indagini già svolte e alla superfluità di quelle
ulteriormente richieste ( Cass Sez V 17-1-2005 n 5661 , rv 231298; Cass Sez VI 5-22003n. 10682; Cass Sez IV 27-5-2003, n. 34405 ).Nel caso in disamina , il Gip ha
motivato in maniera congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, essendo da essa
enucleabile una attenta analisi della regiudicanda , poiché il Giudice ha preso in
esame tutte le deduzioni di parte ed è pervenuto all’accoglimento della richiesta di
archiviazione attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile,
sotto il profilo della razionalità .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
cinquecento.

Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni unite hanno infatti attribuito al giudice , già in

o

Così deciso in Roma il 22-4-2015 .

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