Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36623 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36623 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HARCHA HICHAM nato il 20/03/1987

avverso la sentenza del 02/10/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano
che aveva condannato Harcha Hicham per il reato di cui all’art.496 c.p.
– propone ricorso il difensore dell’imputato deducendo, con il primo motivo,

con il secondo motivo si chiede l’applicazione della causa di non punibilità di cui
all’art.131 bis c.p.
Ritenuto che:
– il primo motivo di ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto
fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse
e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone,
Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,
03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596); in particolare, la Corte d’Appello ha rilevato, dando conto degli
antecedenti di fatto, come soltanto a seguito di una serie di circostanze fortuite e
casuali si sia venuti a conoscenza delle esatte generalità del ricorrente e non certo
per una sua condotta di desistenza;
– quanto alla richiesta di applicazione dell’art.131 bis c.p., non risulta essere stata
formulata nel giudizio di appello, che pure si è svolto dopo l’entrata in vigore della
norma, sicché non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi la
previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 23174
del 21/03/2018 Rv. 272789)
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

Il Consigl

tensore

France

Ili

violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della desistenza volontaria;

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