Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36622 del 22/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36622 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONERBA ANDREA N. IL 04/05/1974
avverso la sentenza n. 719/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 22/04/2015
OSSERVA
Buonerba Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli
atti a disposizione del giudice.
L’ad 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione
da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo, alla presenza di
cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente indica in
alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe
stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-4-2015.
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .