Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3662 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3662 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CHIETI
nei confronti di:
ALIMONTI GUIDO N. IL 21/09/1977
avverso l’ordinanza n. 37/2013 TRIB. LIBERTA’ di CHIETI, del
25/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
>te/sentite e conclusioni del PG Dott. Oc :rets?
Ccj

DEPOSITATA !N CANCELLERIA

Uditi difensor Avv.;

13.

Data Udienza: 17/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Chieti, con ordinanza del 25.6.2013, ha
disposto il dissequestro di un’area in località Ristretta del Comune di
Civitaluparella interessata da una cava di calcare gestita dalla «DAS s.r.I.», della
quale è legale rappresentante Guido ALIMONTI, indagato per il reato di cui

Detta pronuncia è stata assunta decidendo in sede di rinvio disposto con
sentenza n.11851\13 di questa Corte previo annullamento di una precedente
ordinanza dello stesso Tribunale con la quale, in data 21.6.2012, era stato
rigettato il ricorso presentato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano.
In particolare, la sentenza n. 11851\13 esaminava la normativa regionale
richiamata dal ricorrente e, accertatane l’applicabilità, in astratto, al caso di
specie, rimetteva al giudice del riesame l’accertamento in fatto sulla sussistenza
delle condizioni previste nella normativa medesima e, cioè, sull’effettivo inizio dei
lavori di cava nel quinquennio, circostanza che avrebbe reso non necessario il
rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Tribunale, dunque, dando seguito alla sentenza di annullamento con rinvio,
ha analizzato nel merito la vicenda ed ha accertato che i lavori della cava
avevano avuto inizio nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, della quale ha, conseguentemente, riconosciuto la piena validità.
Nel contempo, i giudici del riesame hanno risolto un’ulteriore questione,
concernente un ampliamento della cava, rilevando che l’area interessata era
esigua e vi era incertezza circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Nell’ordinanza si precisa, inoltre, che la decisione è limitata ai principi ed ai
rilievi contenuti nella sentenza rescindente, senza dunque considerare gli
elementi nuovi introdotti con memoria del Pubblico Ministero, afferenti
l’esecuzione di lavori in difformità dall’autorizzazione paesaggistica ed
oggetto di contestazione da parte della difesa dell’indagato, in quanto oggetto di
appello deciso, con ordinanza del 15.1.2013, dal medesimo Tribunale,.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Chieti deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di
legge.
Riassunti gli sviluppi della vicenda cautelare e descritti gli elementi nuovi
prospettati ai giudici del riesame, rileva il Pubblico Ministero ricorrente che il

1

all’art. 181 d.lgs. 42\2004.

Tribunale avrebbe errato nel non considerare gli elementi nuovi acquisiti e
concernenti l’esecuzione degli interventi in difformità dall’autorizzazione
paesaggistica ed, inoltre, avrebbe disposto l’annullamento di un provvedimento
di sequestro, quello del G.I.P. di Lanciano del 19.5.2012, che era stato già
revocato dallo stesso G.I.P. il quale, con provvedimento in data 17.12.2012,
aveva disposto il dissequestro, con prescrizioni, dell’area interessata dalle attività
di cava.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

cancelleria una memoria difensiva ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile per carenza di interesse
all’impugnazione.
Risulta indispensabile, preliminarmente, una sommaria ricostruzione della
complessa vicenda cautelare sulla base di quanto emerge dal ricorso e dal
provvedimento impugnato, unici atti ai quali questa Corte ha accesso.

4. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, con decreto
del 19.5.2012 (successivamente rettificato ed integrato con decreto 5.6.2012 in
relazione ad ulteriori particelle), ha disposto il sequestro di un’area in località
Ristretta del Comune di Civitaluparella interessata da una cava di calcare gestita
dalla «DAS s.r.I.», della quale è legale rappresentante Guido ALIMONTI,
ravvisandosi il reato di cui all’art. 181 d.lgs. 42\2004, per la effettuazioni di
attività di escavazione in assenza della prescritta autorizzazione, considerando il
termine di efficacia della stessa, che veniva individuato in un periodo inderogabile – di cinque anni e la conseguente illiceità delle attività svolte oltre
detto termine.
Avverso il provvedimento veniva proposta dall’indagato istanza di riesame,
che il Tribunale di Chieti respingeva con ordinanza del

21.6.2012, ritenendo

l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica.
L’ordinanza era oggetto di ricorso per cassazione, deciso con sentenza n.
11851 del

13.3.2013, la quale disponeva l’annullamento dell’ordinanza

impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo esame.
Questa Corte dava infatti atto dei contenuti dell’autorizzazione
paesaggistica, ove è precisato che «la durata di dieci anni dell’autorizzazione è

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In data 11.12.2013 la difesa di Guido ALIMONTI ha fatto pervenire in

soggetta al rinnovo del parere dei Beni Ambientali dopo cinque anni»
contenuto dell’art. 2, comma

e del

5-bis (introdotto dalla I.r. 5\2006) della legge

regionale 2\2003, il quale stabilisce che, qualora i lavori autorizzati siano iniziati
nel quinquennio, l’autorizzazione si considera valida per tutta la loro durata, fatta
comunque salva la procedura di cui agli artt. 150 e 151 d.lgs. 42\2004.
Veniva poi presa in esame la disciplina transitoria di cui all’art. 3 della legge
regionale medesima, laddove è stabilito che essa è applicabile anche alle
procedure non concluse entro la data dell’entrata in vigore, ritenendone non

riferendosi a «procedure» e non anche a «rapporti in corso», possa riferirsi ai casi
in cui l’atto autorizzativo sia stato già rilasciato e ciò in ragione dell’evidente
disparità di trattamento che verrebbe a crearsi con chi ha conseguito il
provvedimento autorizzatorio dopo l’entrata in vigore della legge e chi, invece,
pur nelle stesse condizioni, dovrebbe chiedere il rinnovo.
Veniva inoltre considerato che, con riferimento alla fattispecie esaminata,
alla data di entrata in vigore della I.r. 5\2006 e, pertanto, quando venne
introdotto il comma 5-bis all’art. 2 I.r. 2\2003, la procedura per il rinnovo del
parere doveva ritenersi aperta e non esaurita.
Accertata quindi l’applicabilità, in astratto, della normativa regionale
richiamata, si rimetteva al giudice del riesame l’accertamento in fatto sulla
sussistenza delle condizioni previste nella normativa medesima e, cioè,
sull’effettivo inizio dei lavori nel quinquennio.

5. Prima che intervenisse la decisione di questa Corte della quale si è
appena detto, il G.I.P., in accoglimento di un’istanza di revoca del sequestro
presentata dall’indagato e trasmessa dal Pubblico Ministero procedente con
parere contrario, disponeva la revoca della misura con decreto del 17.12.2012.
Avverso il decreto il Procuratore della Repubblica proponeva appello ai sensi
dell’art. 322-bis, che il Tribunale del Riesame accoglieva con ordinanza del
15.1.2013, disponendo il sequestro preventivo dell’area suddetta.
L’ordinanza è stata impugnata dall’indagato con ricorso per cassazione, la
cui trattazione è stata fissata per l’odierna udienza.
Al sequestro, peraltro, non è stata data ancora esecuzione, in quanto il
Pubblico Ministero ha ritenuto, come affermato in ricorso, di attendere, per
ulteriore garanzia dell’indagato, l’esito dell’impugnazione proposta.

6. Date tali premesse, deve rilevarsi come vi sia stata una sequenza di
provvedimenti della quale deve tenersi necessariamente conto ai fini della
presente decisione.

3

ammissibile una interpretazione restrittiva, tale da escludere che detto termine,

Occorre infatti rilevare, come evidenziato in ricorso, che il provvedimento qui
impugnato concerne il riesame di una misura reale non più in essere, poiché il
decreto di sequestro preventivo del 21.5.2012 era stato già revocato dallo stesso
G.I.P. con il successivo decreto emesso in data 17.12.2012.
Il vincolo sull’area in questione risulta pertanto attualmente imposto con
l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in data 15.1.2013 in accoglimento
dell’appello del Pubblico Ministero avverso il decreto di revoca della misura
originariamente applicata ed oggetto, come si è detto, di separata impugnazione.

del giudizio risulta delimitato dalla pronuncia rescindente alla sola questione
concernente la validità ed efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, rilevando
come la disamina dei nuovi elementi in fatto sollecitata dal Pubblico Ministero sia
stata già oggetto di altro provvedimento nel quale, indipendentemente dalla
questione della efficacia temporale del titolo abilitativo, gli interventi eseguiti
sono stati ritenuti non conformi a quanto autorizzato.

7. Dunque i giudici del riesame si sono limitati, nella fattispecie, ad
adeguarsi a quanto disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa
Corte, non potendo esimersi da una pronuncia in tal senso, ma la ordinanza
emessa risultava pacificamente priva di concreti effetti perché concernente una
misura reale non più in essere, in quanto già revocata.
A fronte di ciò ed in presenza di un autonomo vincolo reale sui beni, difetta
dunque in capo al Pubblico Ministero un concreto interesse all’impugnazione, in
quanto dall’eventuale accoglimento della stessa non potrebbe derivare alcuna
conseguenza favorevole.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero
Così deciso in data 17.12.2013

Del resto è lo stesso Tribunale che, nella motivazione, precisa come l’oggetto

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