Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36619 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36619 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPALIA MARIO N. IL 16/04/1932
avverso la sentenza n. 7190/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 20/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PAPALIA Mario ricorre contro la sentenza di patteggiamento spe-

cificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sei e giorni
dieci di reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia genericamente mancanza di motivazione.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen., l’esattezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto una diversa decisione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.

§2.

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