Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36618 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36618 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GJONA3 ALBERT nato il 30/08/1985

avverso la sentenza del 13/06/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– Il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Gjonaj
Albert la pena di

mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 495 c.p.,

riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti;

la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 co.2 c.p.p.
Ritenuto che:

rappresenta principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di

patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di
cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica
richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
236622);
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

– propone ricorso il difensore dell’imputato denunziando l’omessa valutazione circa

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