Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36617 del 22/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36617 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

Dott. CARLO CITTERIO
Dott. ANNA PETRUZZELLIS
Dott. ANGELO CAPOZZI
Dott. EMANUELE DI SALVO

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ERCOLE LEONARDO N. IL 16/03/1972
RICUCCI LEONARDO N. IL 09/04/1987
avverso la sentenza n. 2820/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
19/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

REGISTRO GENERALE
N. 37061/2014

Data Udienza: 22/04/2015

OSSERVA
D’Ercole Leonardo e Ricucci Leonardo ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art. 129 cpp, pur risultandone i
presupposti dagli atti a disposizione del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli

I ricorrenti , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indicano in alcun modo le ragioni per le quali,
in presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione
da parte degli imputati , all’insussistenza dell’elemento soggettivo, alla presenza di
cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o , in genere , alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né i ricorrenti indicano in
alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe
stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500
ciascuno, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato
, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 22-4-2015.

elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .

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