Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36617 del 16/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36617 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRESSAN CHRISTIAN nato a BELLUNO il 09/06/1986

avverso la sentenza del 16/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Belluno, ha rideterminato la pena inflitta a Bressan Christian, previa esclusione
della contestata recidiva, per il reato di false dichiarazioni sull’identità personale;

propone ricorso l’imputato, personalmente, deducendo con unico motivo

responsabilità.
Ritenuto che:
– è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa (se non addirittura testuale) ripetizione di quelli già dedotti in appello,
motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di Appello, dovendosi i motivi stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la
funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n.
11933 del 27/01/2005, Rv. 231708);

le censure svolte aspirano manifestamente ad una rivalutazione del compendio

probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa
Corte, esula infatti dai poteri del giudice di legittimità quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione (in particolare l’individuazione
fotografica dell’imputato e le dichiarazioni del teste Scarzanella), la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio
di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n.
6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369);
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q. M .
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

l’insufficienza delle risultanze probatorie ai fini dell’affermazione di penale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA