Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36616 del 16/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36616 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIVIERI GIANLUCA nato a TARANTO il 08/08/1972
avverso la sentenza del 17/01/2017 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
Data Udienza: 16/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che:
TAP~-■–C)
– Il GIP del Tribunale diir
Laggliaij_su concorde richiesta delle parti, ha applicato
a Livieri Gianluca la pena di anni due di reclusione ed euro 266,66 di multa per
furto in abitazione aggravato in concorso, con l’aumento per la recidiva ed i
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.62 n.6 con giudizio di prevalenza sulle
aggravanti;
circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 co.2 c.p.p. e
l’eccessiva entità della pena.
Ritenuto che:
–
rappresenta principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in
tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle
ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una
specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.
129 cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da
ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622);
– la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata
corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di
fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem, ipotesi che non ricorre nel caso di
specie, avuto riguardo alla pena finale.
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2,
n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Amme
Così deciso il 16 luglio 2018
Il P
Gr
nte
ccoli
– propone ricorso il difensore dell’imputato denunziando l’omessa valutazione