Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36613 del 16/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36613 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARUZZO FABIO nato a MILANO il 13/06/1967
avverso la sentenza del 26/11/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
Data Udienza: 16/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la
sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva condannato Paruzzo Fabio per il reato di
cui agli artt. 477, 482 c.p.;
– propone ricorso l’imputato, personalmente, deducendo vizi motivazionali quanto
riguardo al mancato riconoscimento della grossolanità del falso;
Ritenuto che:
– il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure
che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1,
30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596); in
particolare, i giudici hanno esaminato il profilo dell’interesse dell’imputato alla
contraffazione del documento ed hanno ritenuto che la contraffazione fosse di
buona fattura, con ciò evidentemente escludendo la grossolanità del falso; il
ricorrente non si confronta con gli argomenti svolti dalla Corte a sostegno della
propria decisione;
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018
Il Pr
Gra
ensore
oli
alla affermazione di responsabilità e, con il secondo motivo, violazione di legge con